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LEGGE 28 marzo 2003, n.53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
- della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
- dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
- dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
- dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
- della valorizzazione professionale del personale docente;
- delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
- della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
- degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
- degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
- è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b) - sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e
morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) - è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i
finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della
presente legge;
d) - il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) - il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna
di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una
lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;
- ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e
della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e
con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
- è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore;
- i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle
regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di
titolarità;
- ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
Istituto;
- l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame
e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base
di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
- fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la
valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza
tutoriale;
- indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e
si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
- con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage
all'estero;
- l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
- l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
- coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
- le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno
accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della
scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al
secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
- alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
- alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono
definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare
le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è
espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e
delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le
eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegati
Lavori preparatori
Note
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