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Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII
Circolare Ministeriale n.39 Prot. n. 2447 |
Roma, 21 marzo 2005 |
Oggetto: esercizio professione docente in scuole ed istituti statali e non statali (scuola dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria) - riconoscimento titoli di formazione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei decreti legislativi n. 115/92 e n. 319/94. Conoscenza della lingua italiana.
Con C.M. n. 89 del 1° dicembre 2003 č stata chiesta, ai fini del riconoscimento dei titoli di formazione professionale, la documentazione della conoscenza della lingua italiana con la certificazione CELI 5. Le relative prove, tuttavia, non sono risultate adeguatamente strutturate per lo svolgimento della delicata attivitā professionale di docente, dalla quale dipende il successo formativo degli studenti.
Si ritiene, pertanto, di dettare nuove, diverse modalitā di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana ai fini dell'insegnamento, nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei relativi decreti legislativi di attuazione n. 115/92 e n. 319/94.
Dette modalitā sono stabilite come segue.
L'interessato deve acquisire la certificazione aggiornata, rilasciata dalla Universitā per Stranieri di Perugia, denominata "CELI 5 Doc" (per informazioni si veda il sito internet: www.unistrapg.it), la cui presentazione č indispensabile per l'eventuale riconoscimento ai fini dell'esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.
Sono esentati dalla presentazione del CELI 5 Doc, coloro i quali:
1. abbiano compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana;
2. abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;
3. abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero;
4. siano laureati ed abilitati all'estero in italiano quale lingua straniera;
5. siano in possesso di laurea conseguita presso una Universitā italiana.
Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessitā che gli aspiranti all'esercizio della professione docente nella scuola primaria o nella scuola secondaria (classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A), per i quali la lingua italiana non č soltanto "mezzo" di esercizio della professione, ma "oggetto" stesso dell'attivitā da svolgere, devono superare la specifica prova aggiuntiva di cui alle indicazioni relative alla procedura del "CELI 5 Doc", consultabile sul citato sito internet.
Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro nei cui confronti l'iter di riconoscimento della propria formazione professionale sia stato giā avviato nella vigenza delle precedenti disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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Destinatari:
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle localitā ladine
BOLZANO
e, p. c. Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
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