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 Normativa

Decreto n. 27 del 11 febbraio 2005,

in corso di registrazione. Concessione di contributi alle scuole secondarie paritarie di I e II grado. Modifica dei DD.MM. n. 261 dell' 8 giugno 1998 e n. 279 del 19 novembre 1999

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
VISTO il D.M. 28 aprile 2004 recante la riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del MIUR;
TENUTO CONTO del fondo annualmente iscritto nell'apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da destinare alle scuole non statali;
CONSIDERATO che nella ripartizione del fondo anzidetto si ritiene necessario, quale intervento perequativo, destinare una parte del finanziamento, per un importo che sarà determinato annualmente, alle scuole secondarie paritarie di I e II grado;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di predeterminare i criteri e le modalità di utilizzazione dei contributi che saranno assegnati alle scuole secondarie paritarie;
VISTI i DD.MM. 8 giugno 1998, n. 261 e 19 novembre 1999, n. 279 aventi per oggetto: "Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza della Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale. Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate. Modifica del D.M. 10 luglio 1991, n.196";
RITENUTO opportuno modificare i predetti DD.MM. n.261 dell'8 giugno 1998 e n.279 del 19 novembre 1999, allo scopo di adeguare i principi che regolano la concessione di contributi alle scuole secondarie paritarie di I e di II grado all'assetto normativo intervenuto a seguito della emanazione delle succitate leggi 10 marzo 2000 n. 62 e 28 marzo 2003 n. 53;

DECRETA


Art.1

1. La partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie di I e di II grado ha lo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità delle attività educative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

2. Per l'accesso ai contributi di partecipazione alle spese sono necessari i seguenti requisiti preliminari:

  1. la scuola deve funzionare con almeno un corso di studi completo;

  2. la scuola deve funzionare con non più di una classe parallela per ogni classe di corso completo;
  3. tutte le classi dei corsi di studio completi debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 8 in ciascuna classe;

  4. il totale degli alunni delle classi successive alla prima che provengono, quali alunni interni della scuola, dalla classe precedente o da non promozione non deve complessivamente essere inferiore al 70% del totale degli alunni delle classi stesse, facendo riferimento solo ai corsi di studi completi.

3. Possono essere oggetto di contributo i progetti che si qualifichino per la loro particolare valenza educativa a favore degli alunni della scuola e che riguardino:

  1. l'attuazione della riforma degli ordinamenti;

  2. l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

  3. l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri;

  4. i rapporti interculturali e interreligiosi nell'attuale contesto sociale;

  5. la formazione degli alunni ai valori fondamentali dell'Unione Europea;

  6. la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

  7. l'ampliamento dello studio delle lingue straniere;

  8. il potenziamento delle attività motorie e sportive;

  9. l'uso e la diffusione delle risorse informatiche nella prassi didattica;

  10. l'alternanza scuola-lavoro;

  11. l'orientamento.

4. I progetti possono essere presentati da una singola scuola o da una rete di scuole nei termini indicati al successivo punto 6. La partecipazione di una scuola all'accordo di rete preclude alla medesima la possibilità di presentare un progetto come singola scuola. Indipendentemente dal costo del progetto, l'importo del contributo non può superare i limiti fissati nel presente decreto.

5. Il contributo erogabile per il progetto presentato da una singola scuola non può essere d'importo superiore ad € 12.000,00 per una scuola secondaria di I grado e ad € 18.000,00 per una scuola secondaria di II grado.

6. Al fine di favorire uno scambio delle migliori pratiche negli stessi ambiti previsti al precedente punto 4 e di instaurare opportune sinergie, le scuole secondarie paritarie - in numero non inferiore a quattro - possono formulare un progetto derivante da uno specifico accordo di rete. Ogni scuola può partecipare ad un solo accordo di rete. Il contributo erogabile alla rete non può essere superiore alla somma dei contributi erogabili a ciascuna scuola della rete, ai sensi del precedente punto 5, con un incremento del 10%. Il limite massimo di contributo erogabile è fissato a euro 100.000,00.

7. Ogni scuola o rete di scuole non può presentare più di un progetto.

8. Tutti i progetti approvati devono essere avviati, previa comunicazione al competente Ufficio Scolastico Regionale, entro l'anno solare in cui viene comunicato l'accoglimento dell'istanza e conclusi entro il 31 agosto dell'anno solare successivo.

Art.2

1. I contributi verranno assegnati ai gestori previa apposita istanza, a firma congiunta del gestore stesso (o del legale rappresentante) e del responsabile di direzione.
L'istanza deve indicare:

  • il prospetto di tutte le classi funzionanti e degli alunni frequentanti relativo all'anno scolastico in cui viene presentata l'istanza;

  • il prospetto delle classi costituenti corsi completi, relativo all'anno scolastico in cui viene presentata l'istanza, con l'indicazione per ogni classe:

    1. del numero complessivo di alunni,

    2. della relativa provenienza (interna o esterna alla scuola),

    3. del numero degli alunni coinvolti nel progetto;

  • gli obiettivi e i contenuti del progetto, con un piano delle attività programmate;

  • un articolato preventivo delle spese, opportunamente motivato e correlato alle attività definite.

  • il richiamo alle deliberazioni relative all'approvazione del progetto da parte del Collegio dei docenti.

2. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per lo studente (via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma) - entro il 15 marzo di ciascun anno. Una copia dell'istanza sarà inviata dal gestore all'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Le richieste di contributo per progetti di rete dovranno essere presentate congiuntamente dal gestore (o legale rappresentante) e dal responsabile di direzione della scuola capofila e inviate, in copia, all'Ufficio Scolastico Regionale competente per il proprio territorio e agli Uffici Scolastici Regionali competenti per eventuali scuole della rete appartenenti al territorio di altre Regioni. Verranno allegate all'istanza i documenti necessari a comprovare l'accordo di rete e la delega alla scuola capofila da parte delle altre scuole partecipanti.

3. I progetti verranno esaminati da una Commissione costituita presso la Direzione generale per lo studente con il compito di valutare la sussistenza dei requisiti, la valenza educativa e la congruità della spesa.

4. Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con il maggior numero di alunni coinvolti nel progetto, frequentanti corsi di studio completi. Per quanto riguarda i progetti di cui all'art.1, punto 3 - lettera b) e lettera c) - si considerano "coinvolti" tutti gli alunni della classe. Nel caso di progetti di rete si fa riferimento al totale degli alunni coinvolti. In caso di parità verrà data la precedenza alla scuola col maggior numero di alunni frequentanti corsi di studio completi aventi i requisiti di cui all'art.1. Verrà assicurato, comunque, alle scuole secondarie di primo grado (per progetti di singole scuole o progetti in rete formate da sole scuole secondarie di primo grado) uno stanziamento non inferiore al 40% della disponibilità complessiva.

5. La Direzione generale per lo studente emanerà, entro il 30 giugno di ciascun anno, un apposito decreto di approvazione dei progetti ritenuti idonei e utilmente collocati in graduatoria, nonché i singoli provvedimenti con i quali vengono accolte o respinte le istanze. I suddetti provvedimenti saranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali competenti che li notificheranno in via immediata agli interessati.

6. A seguito del decreto approvativo di cui al precedente punto 5, il contributo sarà erogato, al gestore della scuola, dall'Ufficio Scolastico Regionale nella misura del 50% a titolo di acconto.

7. In ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, il gestore della scuola e il responsabile di direzione, a firma congiunta, dovranno far pervenire al competente Ufficio Scolastico Regionale, nei tempi che saranno stabiliti con il decreto approvativo, un apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

8. Il saldo sarà erogato a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale non oltre 60 giorni dalla ricezione del rendiconto, dopo la verifica della regolarità dello stesso e con potestà anche di disporre un'apposita visita ispettiva se ritenuta opportuna.

9. La mancata approvazione della rendicontazione implica la restituzione della somma già percepita in acconto e costituisce motivo ostativo alla concessione di contributi allo stesso titolo anche nell' anno finanziario successivo.

10. L'Amministrazione stabilirà ogni anno un piano di monitoraggio dei progetti, disponendo, qualora se ne rilevasse l'opportunità, apposite visite tecniche e tecnico-amministrative.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto i DD.MM. n.261 dell'8 giugno 1998 e n.279 del 19 novembre 1999.

12. Il presente decreto non si applica alle scuole della Valle d'Aosta, delle province di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia, poiché, essendo le competenze in materia di scuole secondarie non statali istituzionalmente proprie dei predetti enti, le suddette scuole non possono essere destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Roma, 11 febbraio 2005


IL MINISTRO
Letizia Moratti



 

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