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Le FAQ del portfolio delle competenze
a cura della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Soggetti coinvolti nella gestione del Portfolio                                                              

5. C'è un ruolo per noi genitori nella gestione del portfolio oppure la scuola lo gestirà in via esclusiva senza consultarci?
Le linee guida per la compilazione e la gestione del portfolio delle competenze hanno individuato un ruolo importante delle famiglie le quali possono rilasciare annotazioni e osservazioni sui prodotti dei figli, ne osservano le modalità di apprendimento, indicano alla scuola i loro lavori ed elaborati significativi. La famiglia, oltre a visionare il portfolio, concorre alla sua compilazione come viene indicato esplicitamente in una delle parti "obbligatorie e a struttura libera", individuata come Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Il contributo della famiglia ha anche lo scopo di fornire informazioni sulle competenze maturate dai figli in ambiente scolastico ed extrascolastico.

9. Nelle linee guida per la compilazione del portfolio si afferma che i docenti "concorrono alla compilazione del Portfolio, coordinati dal docente tutor". Se la scuola non ha individuato ancora il tutor, a causa della mancata contrattazione nazionale, allora il portfolio non deve essere compilato. O no?
Nelle stesse linee guida si afferma però che "La tenuta e la compilazione del Portfolio sono rimesse alla responsabilità dell'istituzione scolastica e dei docenti dell'équipe pedagogica". La competenza è chiaramente dei docenti. L'eventuale loro coordinamento da parte del docente tutor nella compilazione del portfolio non va evidentemente inteso come condizione sine qua non, bensì come opportunità per rendere più funzionale tale adempimento. Sempre nelle linee guida si prevede a carico dei docenti una esplicita responsabilità diretta e personale, relativa alla definizione delle varie parti che compongono il portfolio, come, ad esempio, le osservazioni e i commenti su modalità e processi d'apprendimento dell'alunno, la selezione di prove e materiale per descrivere competenze personali, la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, le proposte di orientamento per le scelte degli alunni.

13. Quando va compilato il portfolio?
Le diverse parti di cui si compone il portfolio prevedono tempi diversi di compilazione. Alcun parti hanno scadenze fisse di compilazione per tutti gli alunni, altre invece comportano compilazione ad personam in tempi non predeterminati e comunque rimessi alle decisioni dell'équipe pedagogica. Tra le prime vi sono il documento di valutazione (compilato tri/quadrimestralmente e al termine dell'anno per tutti gli alunni), la certificazione delle competenze (compilata al termine della primaria e al termine della secondaria di I grado) e il consiglio di orientamento (compilato nell'ultimo anno della secondaria di I grado prima delle iscrizioni al 2° ciclo). Tra le seconde, che non hanno tempi predefiniti o scadenze particolari, vanno compresi la registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino nella scuola dell'infanzia, la raccolta della documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, il dossier sui suoi processi di maturazione personale, le modalità di partecipazione/autovalutazione dell'alunno e quelle di cooperazione delle famiglie al processo educativo del figlio.

17. Nel portfolio dell'anno scorso avevamo previsto che vi fosse la presentazione del bambino con la sua fotografia, ma ora, con la questione della privacy pensiamo che non sia più possibile. Niente foto e niente notizie particolari?
La fotografia apposta nel portfolio non viola certamente la privacy dell'alunno e, pertanto, se la scuola ritiene proprio necessario inserirla lo può fare. Ne va valutata l'opportunità. Se si tratta di portfolio per la scuola dell'infanzia o per le prime classi della scuola primaria, può avere ancora senso inserirla per creare un legame dell'alunno con questo strumento personale. Sono comunque altri i modi per coinvolgere il bambino e, ad ogni modo, il portfolio non deve diventare esclusivamente una specie di raccolta di "capolavori" del bambino, fine a se stessa. Per quanto riguarda la privacy, gli altri dati particolari eventualmente inseribili, se sono dati sensibili (cioè relativi alla razza, religione, etnia, ecc.) possono essere inseriti solamente se vi è una ragione forte e necessaria per il loro impiego.

19. In che momento della propria attività di servizio gli insegnanti procedono alla compilazione del portfolio?
La diversa organizzazione dell'orario di servizio del personale docente dei tre settori scolastici interessati comporta una diversa articolazione della risposta (e della messa in atto dell'attività di compilazione). Fatta salva una diversa programmazione degli interventi, è possibile prevedere per gli insegnanti della scuola secondaria di I grado che la compilazione (raccolta di documentazione, registrazione delle osservazioni, ecc.) avvenga durante i consigli di classe mensili; per i docenti della scuola primaria la compilazione può avvenire durante le ore di programmazione settimanale; per i docenti della scuola dell'infanzia, infine, la compilazione può essere effettuata durante le attività funzionali all'insegnamento deliberate dal collegio dei docenti.

20. Secondo quali modalità e tempi si può prevedere la collaborazione delle famiglie per la compilazione del portfolio?
Va ricordato, innanzitutto, in cosa consiste la collaborazione da parte delle famiglie. La circolare n. 84 precisa, in proposito, che, esse rilasciano annotazioni e osservazioni su prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico; osservano "modalità d'apprendimento e caratteristiche originali manifestate" dai propri figli anche in altri contesti; indicano lavori ed elaborati esemplificativi delle capacità e aspirazioni dei propri figli; formulano proposte di orientamento per le scelte dei propri figli.
Per quanto riguarda la modalità concreta di attuazione di questa collaborazione, è prioritario informare in assemblea di classe e/o per iscritto tutte le famiglie di questa opportunità offerta dall'introduzione del portfolio. I momenti di incontro individuale per raccogliere osservazioni, annotazioni e indicazioni sulle esperienze dei figli possono essere attuati in occasione delle assemblee di classe, oppure nei colloqui individuali con gli insegnanti programmati dalla scuola o con altra modalità autonomamente deliberata dalle scuole.

22. Sul giornale dell'insegnante, a tutt'oggi, vengono registrati giudizi, voti di verifica/compiti in classe e osservazioni sistematiche sugli alunni. Le apposite sezioni devono ancora essere compilate o basta il portfolio?
Il portfolio delle competenze è uno strumento individuale, mentre il giornale dell'insegnante raccoglie dati complessivi per tutti gli alunni e documenta l'attività programmatoria, didattica e valutativa del docente. I due strumenti sono tra di loro complementari. Pertanto, accanto al portfolio continua a vivere anche il giornale dell'insegnante dal quale possono essere tratti utili elementi di osservazione sui processi di apprendimento di ciascun alunno.

24. Nella circolare n. 84 si afferma che i docenti "concorrono alla compilazione del Portfolio, coordinati dal docente tutor". Nella FAQ n. 9 si precisa però che l'apporto del docente tutor non è condizione indispensabile, ma va considerato come opportunità per rendere funzionale l'adempimento. C'è contraddizione o no?
Secondo le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 59/2004, confermate dalle Linee guida della circolare n. 84, il docente tutor svolge un ruolo di coordinamento anche nella compilazione del portfolio.
Con la FAQ n. 9 si è inteso soprattutto richiamare la prioritaria competenza dei docenti in materia, al fine di evitare l'interpretazione errata che la questione "portfolio" appartenga in via esclusiva al solo docente incaricato di funzione tutoriale e che esclusivamente in presenza dell'attivazione di tale incarico sia possibile provvedere alla compilazione.

26. Come mai la certificazione delle competenze da compilarsi in uscita dalla classe 5º della scuola primaria non riporta la firma del genitore per presa visione?
Anche l'attestato finale che viene consegnato alle famiglie al termine di ogni anno scolastico non prevede, né ha mai previsto, l'apposizione di firma per presa visione. Ogni atto certificativo è in sé compiuto con l'esclusiva sottoscrizione da parte del responsabile che lo rilascia. Ciò vale anche per la certificazione delle competenze.

28. La parte obbligatoria ma modificabile, ovvero da strutturare da parte dei singoli Istituti, va fatta approvare dai rispettivi Collegi Docenti? Entro che termini?
I documenti elencati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare 84, dovuti ma a libera strutturazione da parte delle scuole, costituiscono forse la parte più originale del Portfolio, al punto da caratterizzarlo più ancora del documento di valutazione che ha comunque una propria "storia" e una specifica identità.
Il collegio docenti può essere utilmente impegnato per definire criteri e linee generali per tale strutturazione, ma è opportuno che siano le diverse équipe pedagogiche a metterla in atto operativamente

36. Nella faq n° 19 asserite che il portfolio può essere compilato, nella scuola media, durante i consigli di classe. I consigli di classe si tengono una volta al mese e non durano più di un'ora per classe; in una classe con 25 portfolio da aggiornare e tutti gli altri adempimenti da espletare siete sicuri che faremo in tempo a fare un lavoro serio ?
Nella FAQ citata si precisava innanzitutto "Fatta salva una diversa programmazione degli interventi", che sta a significare che per l'attività di compilazione, raccolta, registrazione è la scuola, nella propria autonomia, che può decidere quando, chi e come procedere in tale compito.
Ovviamente il consiglio di classe mensile, la cui durata viene decisa dalla scuola, è uno degli esempi di possibile intervento. La domanda posta dimostra attenzione, serietà e senso di responsabilità dei docenti e del dirigente scolastico interroganti.
Dalla problematica posta emerge la necessità della presenza di qualcuno, più degli altri, che abbia cura della raccolta, registrazione e compilazione. La norma individua questo qualcuno nel docente incaricato di funzioni tutoriali. Si tratta di un'opportunità da non sottovalutare.

74. Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro teatrale da rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si richiamano a degli O.S.A. di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale, Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli O.S.A. di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività di laboratorio teatrale)?
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazione, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.

75. Sono un dirigente scolastico di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia firma sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell'equipe pedagogica e quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In secondo luogo quale docente deve essere delegato a firmare per conto dell'equipe, soprattutto nei casi di tutor "diffuso"? Possono eventualmente firmare tutti i docenti dell'equipe, come sembra essere più corretto data la contitolarità della classe?
Il documento di valutazione nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni rispetto al modello proposto l'anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti dell'équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e legittimante l'atto valutativo. Conseguentemente, nella nuovo modello di valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall'équipe oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell'alunno.

85. Il portfolio per gli alunni della scuola dell'infanzia deve essere compilato solo per i bimbi di 5 anni o anche per quelli di 3 e 4?
Il portfolio nella scuola dell'infanzia riguarda tutti i bambini in essa accolti, senza distinzione di età. Tuttavia le stesse Indicazioni nazionali (allegato A al decreto legislativo n. 59/2004) evidenziano più volte l'importanza del portfolio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella fase che precede il passaggio alla scuola primaria. A parte questa specifica considerazione riferita ai bambini di 5 anni, in via generale le Indicazioni nazionali riportano per la compilazione del portfolio i seguenti elementi, oltre alla più volte ricordata attività di osservazione sistematica sul bambino:
La Scuola dell'Infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende:
  • una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
  • una documentazione regolare, ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini.

87. Il documento di valutazione deve essere compilato alla fine di ogni anno scolastico, per tutte le classi o soltanto alla fine della prima, della terza e della quinta della Scuola Primaria?
Pur essendovi un'articolazione della scuola primaria in un primo anno e in due successivi periodi didattici biennali, che potrebbero far ritenere che anche la valutazione abbia una parallela scansione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come prevede l'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, è invece periodica e annuale.
Tuttavia è bene ricordare che tale valutazione ha una valenza diversa a seconda che si riferisca al passaggio da un periodo all'altro oppure all'ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo.
In questo ultimo caso - ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo (cioè dalla seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta) - l'eventuale decisione di non ammissione deve essere assunta dai docenti dell'équipe pedagogica all'unanimità e solamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
In caso di passaggio al periodo successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e dalla quinta al primo anno della secondaria di I grado) non è invece prevista l'eccezionalità del non passaggio né la conseguente unanimità di decisione da parte dei docenti dell'équipe pedagogica.
È bene ricordare che l'avvenuta abrogazione dell'art. 145 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) non prevede più che sia il consiglio di interclasse a deliberare in ordine alla eventuale non ammissione dell'alunno alla classe successiva, bensì i soli docenti dell'équipe pedagogica.

96. Per quanto riguarda la scheda di valutazione, è obbligatorio indicare per le singole discipline gli apprendimenti attesi (di cui agli allegati A1...)? Se è obbligatorio farlo, devono essere i singoli docenti, l'equipe pedagogica o il collegio dei docenti a individuarli?
Per la prima parte del quesito, relativa all'obbligo di indicare gli apprendimenti attesi, si vedano le due precedenti FAQ (94 e 95).
Il decreto legislativo n. 59/2004, agli articoli 8 e 11, relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, assegna ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti. Tale valutazione spetta pertanto ai docenti dell'équipe pedagogica in quanto collegialmente responsabile dei piani di studio.
Per la valutazione degli apprendimenti attesi la norma, dunque, è chiara e individua l'équipe pedagogica come soggetto preposto.
Ma alla stessa équipe spetta anche l'individuazione di tali apprendimenti?
Si potrebbe arguire che non possa esservi un soggetto che individua gli apprendimenti e un altro che li valuta, ma la questione aprirebbe una disputa interpretativa di natura logica e giuridica senza fine.
Soccorre invece la stessa disposizione del decreto legislativo n. 59/2004 che al comma 5 dell'art. 7 (scuola primaria) e dell'art. 10 (scuola secondaria di I grado) prevede che "il perseguimento delle finalità (formative), assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio".
L'individuazione degli apprendimenti, proprio per corrispondere alla personalizzazione dei piani di studio, spetta all'équipe pedagogica.
Al collegio dei docenti può essere affidato il compito di delineare criteri e linee operative per guidare e facilitare il compito dei docenti dell'équipe.

102. Nella Scuola Paritaria, il responsabile dell'attività educativa e didattica non è chiamato Dirigente Scolastico ma Coordinatore delle attività educative e didattiche o anche Preside.
È possibile cambiare il termine nella prima e quarta pagina del Documento di valutazione o è preferibile lasciare il termine DIRIGENTE SCOLASTICO per una uniformità con la scuola statale?

La dizione deve corrispondere al ruolo e alla funzione rivestita. Può essere opportuno, pertanto, modificare la dicitura "dirigente scolastico" con quella di "preside" oppure con quella generica di "capo d'istituto", se allo stesso non è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale.

108. A pag. 4 del documento di valutazione, al di sotto dello spazio della valutazione intermedia e finale, compare la dicitura " l'équipe pedagogica". Poiché non risulta essere abrogato "il Consiglio di Classe", si chiede se è legittima la sostituzione della prima con la seconda.
L'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati."
In base alla organizzazione didattica della scuola, tra i sunnominati "docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati" vi possono essere anche insegnanti non compresi nel consiglio di classe.
Si pensi, ad esempio, ai laboratori e alle attività facoltative e opzionali. Tali insegnanti concorrono alla valutazione nei modi e nelle forme decise autonomamente da ciascuna scuola.
In tal senso il nuovo documento di valutazione, in ossequio alla nuova previsione normativa, individua opportunamente, come titolare della valutazione, l'équipe anziché il consiglio di classe, il quale, peraltro, a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 177 del Testo Unico (valutazione e scheda personale dell'alunno) non ha più questa specifica competenza in materia.
Tuttavia è opportuno considerare che in molti casi l'équipe pedagogica coincide sostanzialmente con il consiglio di classe.

109. Sono una docente di scuola primaria, funzione strumentale per "Supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione". Gradirei una risposta alla domanda che segue: la definizione degli indicatori (apprendimenti, competenze... desunti dagli O.S.A.) nel documento di valutazione può essere affidata alle funzioni strumentali competenti sulla base delle indicazioni contenute nel P.O.F. o deve essere autonomamente definita dai docenti delle classi sulla base delle Programmazioni annuali?
L'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati...".
Ai docenti dell'équipe pedagogica spetta, dunque, non solo la valutazione ma anche la predisposizione e attuazione dei piani di studio personalizzati, all'interno dei quali vengono individuati gli obiettivi di obiettivi e le competenze, desunti dagli OSA.
L'insegnante incaricata di funzione strumentale per "Supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione" può facilitare il compito dei colleghi, predisponendo, d'intesa con loro, detti indicatori.

124. Atteso che il Portfolio è strumento essenzialmente didattico-formativo e che il Collegio dei Docenti è "in primis" il luogo in cui è pensata la sua impostazione e la sua elaborazione in funzione degli Obiettivi Formativi stabiliti, tuttavia tanti sono gli aspetti che ad esso afferiscono, dal didattico al formativo al relazionale all'organizzativo al funzionale all'amministrativo.
In che modo e in che tempi il Consiglio di Istituto interviene, per quanto di propria competenza, alla definizione di questo importante strumento di lavoro che la scuola si costruisce per adempiere in pieno al proprio compito formativo?

Il portfolio è uno strumento di natura squisitamente didattico-formativa e, giustamente, è assoggettato alle decisioni dell'organo collegiale che ha specifica competenza in materia, cioè il collegio dei docenti.
Il consiglio di istituto può essere coinvolto nella predisposizione di questo strumento per gli aspetti amministrativi e finanziari, e può, inoltre, esprimere proprie considerazioni in merito, all'interno del proprio parere sull'andamento generale e didattico dell'istituto.

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