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 Reclutamento personale

Allegati

Il presente decreto è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, n.14 del 19 febbraio 2002


Il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;

VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, con il quale sono stati dettati termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000;

RITENUTO che alle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità di cui all'art. 67 del T.U. delle leggi in materia di istruzione, di cui al D.lg.vo n. 297 del 16 aprile 1994, possono essere applicate le disposizioni a contenuto generale vigenti in materia di reclutamento, mediante costituzione di specifiche graduatorie permanenti;

CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea; RITENUTO che la procedura seguita negli Stati europei per conseguire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento sia equiparabile a quella indetta ai sensi della citata legge n. 124/1999;

VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6 bis e 6 ter ;

VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

D E C R E T A

ART. 1

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

  1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite in ciascuna provincia ai sensi del D.M 146 del 18 maggio 2000, sono disposte secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000, di seguito denominato Regolamento delle graduatorie permanenti, dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal DM 146 del 18 maggio 2000. Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate da quelle specifiche previste dall'art. 4.

  2. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

  3. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione in altra graduatoria, deve iscriversi, necessariamente, in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità, in caso di eventuale trasferimento di provincia richiesto ai sensi del presente decreto, di iscriversi nella provincia in cui avviene il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può essere inserito, complessivamente, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo, nelle graduatorie permanenti di un'unica provincia.

  4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia.

ART. 2

Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria di altra provincia.

  1. I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, possono:

    a) chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui sono inseriti in graduatoria;
    b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente istanza di iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati dal successivo art.10, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2.
    c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di trasferimento. In tal caso mantengono, con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve essere, comunque, confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli di preferenza).

  2. Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all. A). A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

ART. 3

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti

  1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
    a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
    b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
    c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000.
    d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994.

  2. Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione.

  3. Non è consentita l'iscrizione nelle graduatorie del personale educativo ai candidati che hanno superato le prove del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del 28 luglio 2000, considerato che l'approvazione delle relative graduatorie non potrà avvenire, su tutto il territorio nazionale, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, né entro il successivo termine del 31 maggio 2002, previsto dal precedente comma 2.

  4. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

  5. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A. A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

  6. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

  7. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.

ART. 4

Docenti di strumento musicale nella scuola media

  1. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi dell'art.6 del D.M. 146 del 18 maggio 2000, è disposto secondo le modalità e i limiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene in coda a coloro che vi sono già inclusi. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all. B).

  2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di una sola provincia, in una fascia successiva a quella già costituita ai sensi dell'art.6 del D.M. 146/2000, che comprende anche l'eventuale coda di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini indicati all'art.10, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    a) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/1999, congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale 102 del 3 maggio 1996 (art. 2 bis , decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
    b) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art.1, comma 6 bis, decreto legge 240/2000, convertito dalla legge 306/2000).
    c) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, nonché servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni maturati nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta dall'anno scolastico 1994/1995. (art. 6, comma 6, O.M.1/2001).

  3. Gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della citata tabella allegata (all. B). Qualora siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi, sulla base della medesima tabella di valutazione dei titoli (all. B).

  4. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

  5. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.

  6. Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2002/2003. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

ART. 5

Insegnamento di sostegno

  1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

  2. Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap può essere utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art.10, comma 1, purché il conseguimento avvenga entro il 31 maggio 2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento del titolo.

  3. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

  4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
    In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, previa apposita valutazione dei titoli posseduti, in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al presente decreto.

  5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

  6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

  7. Per coloro che conseguano il titolo successivamente al 31 maggio 2002 e, comunque, entro il 20 luglio 2002, sarà consentita, entro quest'ultima data, l'iscrizione in coda agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, limitatamente all'anno scolastico 2002/2003, in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma entro la data citata del 31 maggio 2002; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati in base ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi 3, 4 e 5, tenendo conto della posizione di fascia occupata in graduatoria dagli aspiranti stessi.

Art. 6

Graduatorie permanenti per scuole e istituti per non vedenti e per sordomuti.

  1. Sono istituite, nelle province ove sono presenti istituzioni scolastiche aventi particolari finalità, distinte graduatorie permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole ed istituti statali per non vedenti e per sordomuti.

  2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

    a) abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
    b) titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'insegnamento ad alunni portatori di handicaps, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in premessa ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

  3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli (all. A), sono valutati solo i servizi d'insegnamento prestati, rispettivamente, nelle scuole per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

  4. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il docente a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.

ART. 7

Utilizzazione delle graduatorie permanenti

  1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

  2. Con successivo decreto, da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

ART. 8

Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: Scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto

  1. Il personale incluso in graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.

  2. Il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere o la stessa provincia oppure una provincia diversa.

  3. Ai fini del conseguimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e del D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se comprensivi. Il limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda, complessivamente, tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti.

  4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2001/2002 - sia che abbia o meno richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2002/2003, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente alle scelte operate con riguardo all'inclusione nelle graduatorie permanenti.

  5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2002/2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate, mentre permane la validità delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia. Conseguentemente, l'aspirante già presente nell'a.s. 2001/2002 in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2002/2003 nuove istituzioni scolastiche rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurerà a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia in cui ha eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.

  6. Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime opzioni già precedentemente espresse.

Norme Comuni

Art. 9


Requisiti generali di ammissione

  1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

    1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
    2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).
    3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
    4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
    5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);

  2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

    a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
    b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

  3. Non possono partecipare alla procedura:

    a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
    b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
    c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
    d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
    e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
    f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
    g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
    h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

  4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 10

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

  1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del presente decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (mod. 3).

  2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.4. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza (allegato D) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

  3. La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.

  4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

  5. Non è ammessa:

    a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1. b) la domanda priva della firma del candidato.

  6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.

  7. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifici ed autonomi provvedimenti.

ART. 11

Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

  1. I Dirigenti preposti al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
    Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di punteggio, sarà, comunque, attribuita una precedenza assoluta al candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
    Ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 5.
    Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

  2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

  3. Entro la data del 31 maggio 2002 i Dirigenti preposti al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno le graduatorie definitive.

  4. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
    Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al competente all'Ufficio scolastico regionale con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto dell'Ufficio scolastico regionale, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
    Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione concernente l'esito sfavorevole del ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
    Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

  5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

  6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.

ART. 13

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

  1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

  2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Roma, 12 febbraio 2002

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO


Allegati

  • Allegato A
    Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo

  • Allegato B
    Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media

  • Allegato C

  • Riserve

  • Allegato D
    Preferenze

  • MODULO 1:
    domanda di aggiornamento e/o trasferimento

    MODULO 2:
    domanda di iscrizione

    MODULO 3:
    indicazione delle scuole per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto





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