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Decreto Ministeriale 27 dicembre 1999
registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2000
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la
semplificazione amministrativa;
VISTI il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 25-bis comma
5;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed in particolare gli artt. 12 e
34;
VISTO l'art. 49 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;
VISTA la Direttiva n. 210 del 3 settembre 1999, art. 5 comma 2 lettera d;
VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante norme in materia di
appalti pubblici di servizi;
VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recanti
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
CONSIDERATO che la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente
decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in
relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale
composita ed integrata;
RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi
della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze
tecnico-scientifiche nel settore interessato;
RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed
all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli
economici
D E C R E T A
Art. 1
Finalità
Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione
di cui all'art. 34, commi 2 e 3, del CCNL e all'art. 49 del CCNI, ai fini dell'attribuzione del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Art. 2
Obiettivi
1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle
conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l'esercizio delle
funzioni relative al profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al
riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. I corsi, organizzati per moduli, comprendono attività d'aula e attività in
situazione con modalità di autoformazione assistita; quest'ultima è attuata anche con
materiali multimediali e con tecnologie di rete.
Art. 3
Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione
1. Ciascun corso, secondo quanto previsto all'art. 49 del CCNI, ha una durata complessiva di 100 ore ed
è così articolato:
a) attività d'aula, strutturata in un curricolo di base della durata complessiva di 60 ore.
In tale area è compresa un'attività di formazione elettiva;
b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita della durata complessiva
di 40 ore;
2. I contenuti e la struttura delle attività formative sono indicati nel titolo I
dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto;
3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai responsabili
amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni previste dal CCNI sono indicati nel titolo II
dell'allegato tecnico;
4. Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche espressamente individuate
dall'Amministrazione centrale;
5. La formazione è attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31 agosto 2000.
Art. 4
Partecipazione ai corsi di formazione
1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente Decreto i responsabili
amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il
personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile
amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla
citata legge.
2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui
ambito è situata l'istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano
all'amministrazione scolastica provinciale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo
professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione con successivo
provvedimento.
3. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell'art. 49,
comma 9, del CCNI, ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento
fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all'estero, partecipano all'attività formativa
finalizzata all'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le
modalità previste nel Titolo II dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. L'effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è
attestata dal dirigente scolastico dell'istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi
allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.
5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata
stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attività d'aula.
6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti
complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi
interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le
necessità, potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale, interregionale o
nazionale, dall'Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del CCNI.
Art. 5
Accreditamento e selezione delle agenzie formative
1. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
Università, gli Enti pubblici di formazione e assimilabili, i Consorzi universitari e
interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti di ricerca pubblici.
2. Un apposito Bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande. Per le
modalità di accreditamento dei soggetti privati, e i relativi criteri di selezione, si terrà
conto di quanto previsto dall'art. 14 del CCNI nonché dall'art. 7 della Direttiva n. 210/99.
I criteri di riferimento sono:
la formazione come missione dell'agenzia formativa tenendo conto delle
finalità contenute nello statuto;
l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
- l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico;
- il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e
accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
- la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto
delle azioni di formazione;
- il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale
del personale della scuola;
- la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
- la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni
di formazione.
3. I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di formazione sono tenuti ad
allegare alla domanda di partecipazione, in risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione
che intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle metodologie, dei materiali
utilizzati, dei docenti impiegati e del direttore del corso, nonché delle condizioni economiche
(offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono
altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare
l'attività di formazione, il numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente
dichiarare la propria disponibilità ad operare ove richiesto dall'Amministrazione centrale,
nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta
presentata. Essi debbono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta
dell'Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.
4. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di gara, di cui al comma 2, fissa i
requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in
particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto partecipante
all'associazione o al consorzio deve espressamente indicare l'attività che espleta per il servizio
di formazione da fornire.
5. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo
superamento del procedimento di accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al
comma 2. Il procedimento prevede due fasi: la prima fase ha lo scopo di accreditare i soggetti richiedenti
sulla base dei requisiti, di cui al comma 3, nonché di natura tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, e della verifica della compatibilità di cui all'allegato tecnico Titolo III.
Nella seconda fase si procederà alla selezione e graduazione dei soggetti accreditati sulla base di
una specifica valutazione del Piano esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei
corsi, sotto il profilo progettuale e operativo, e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel
predetto allegato tecnico e specificati nel bando di gara.
6. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo,
il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza di un'apposita Commissione tecnica
nazionale di valutazione, nominata con successivo provvedimento.
7. I membri della Commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei
soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli
stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola che
svolge funzioni di responsabile amministrativo ed il personale amministrativo del Ministero della Pubblica
Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.
8. Con apposito provvedimento saranno determinati gli oneri finanziari per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della Commissione e delle spese connesse e la specificazione dei capitoli della
tabella 6 del Bilancio di previsione 2000 del Ministero P.I. su cui tali spese dovranno essere
imputate.
9. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi
in lotti raggruppando i corsi su base regionale e/o interregionale e il numero dei corsi è
determinato tenendo conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, è frequentato di
norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto da un numero medio di dieci corsi. Il bando di
cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.
10. A ciascun soggetto non può essere affidato a livello nazionale pił del 10% dei lotti dei
corsi di cui al punto 10.
11. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi è
effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorità indicato
dai soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attività previste dall'articolo 6.
12. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un'offerta
sufficiente, l'Amministrazione centrale provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata
tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del
comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti
assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta
economica dai soggetti accreditati.
13. L'elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate vincitrici con l'indicazione dei
lotti assegnati è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 6
Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali
1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie dichiarate
vincitrici ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie
dichiarate vincitrici, l'Amministrazione centrale pubblicherà, sul proprio sito intranet, l'elenco
delle sedi dove verranno svolti i corsi e l'elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno
presentato la richiesta di partecipazione.
3. L'Amministrazione centrale procederà all'assegnazione dei responsabili amministrativi ai
corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di
servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale stessa.
4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle agenzie dichiarate
vincitrici, l'Amministrazione scolastica regionale procederà all'affidamento delle attività
formative, inerenti ai lotti indicati, attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di
una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14.
5. La convenzione prevederà, tra l'altro:
a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i 15 giorni successivi
alla stipulazione della convenzione;
b) le specifiche condizioni e modalità che consentono all'amministrazione scolastica sede dei
corsi di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione della
formazione.
6. La verifica delle attività svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata
secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
7. In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del piano esecutivo da parte delle
agenzie dichiarate vincitrici la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per
l'Amministrazione scolastica regionale.
8. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e
garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo
quanto previsto dal comma 5, punto b.
Art. 7
Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle
spese
1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative
è attuata dall'Amministrazione centrale ed è finalizzata, anche sulla base di quanto previsto
dal successivo articolo 8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature utilizzate,
dei docenti impegnati.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari,
nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali rendicontazioni saranno presentate alle
Amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.
Art. 8
Monitoraggio e valutazione
1. La realizzazione della formazione è seguita attraverso un'attività di monitoraggio e
valutazione in itinere, che realizzerà una costante osservazione delle attività formative
messe in opera dalle agenzie formative.
2. La Direzione generale del Personale attuerà una specifica macro attività di
sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione in itinere in merito
alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n. 440 del 18.12.1997 -
"Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". Le
attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.
3. I criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla
verifica dei risultati della formazione ma anche all'analisi ed alla verifica della soddisfazione dei
partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del Personale nell'ambito della sorveglianza.
4. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del CCNI,
sarà realizzata tramite un colloquio, alla presenza del direttore del corso e di due dei docenti che
hanno svolto l'attività di formazione. Il direttore del corso sintetizzerà l'andamento del
colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.
Art. 9
Formazione del personale delle scuole non statali
Ai fini della formazione del personale preposto alla Direzione generale dell'Istruzione Media non Statale,
gli enti gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle attività formative
previste dal presente decreto, con i relativi oneri a loro carico, alle agenzie formative dichiarate
vincitrici.
Art. 10
Finanziamento delle attività
La spesa relativa alla realizzazione delle attività di formazione, di cui al presente decreto,
è prevista nella misura di lire 13 miliardi. Detta spesa trova la copertura finanziaria per lire 4
miliardi con l'impegno preso sul cap. 1068 - esercizio finanziario 1999 - dalla Direzione generale per
l'Istruzione Media non Statale sulla base del piano di riparto delle risorse per il "Fondo per il
miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", di cui alla legge
440/97 (nota prot. n. 364 del 3 agosto 1999 dell'Ufficio di coordinamento per il bilancio e per la gestione
dei flussi finanziari). La restante somma necessaria, pari a lire 9 miliardi, graverà sul cap. 1698
dello Stato di previsione del Ministero della P.I. - esercizio finanziario 2000 - che presenta uno
stanziamento complessivo di lire 30.825.250.000.
Art. 11
Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano
Il presente decreto si applica per il personale statale, in mancanza di "specifica disciplina", anche per
l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai responsabili
amministrativi in servizio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che
assumono i relativi oneri.
Roma, 27 dicembre 1999
IL MINISTRO
ALLEGATO TECNICO
TITOLO I
Struttura e Contenuti dell'attività formativa
Obiettivi della formazione
Gli obiettivi generali contenuti nel commi 1 e 2 dell'art. 7 dei CCNI costituiscono le linee guida generali
per la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi:
"1. L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di
costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La
formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del
personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e
riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle
opportunità professionali offerte al personale."
Il programma di formazione, rivolto ai responsabili amministrativi ha l'obiettivo di favorire
l'acquisizione e il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire
l'esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna
previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Il programma di formazione farà riferimento per quanto concerne i contenuti alle indicazioni
espresse nell'allegato 5 al CCNI.
Le azioni formative saranno attuate con metodologie che pongono al centro il necessario raggiungimento
degli obiettivi da parte di adulti che, pur se dotati di esperienze qualificate, devono sviluppare nuove
competenze e capacità gestionali e relazionali. Si privilegiano pertanto tutte le metodologie che si
basano sull'interattività, la ricerca-azione e la progettazione.
Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti tenendo presente gli aspetti di efficacia formativa,
cioè massimizzare il rapporto tra risultati formativi ottenuti e obiettivi formativi stabiliti, e di
efficienza complessiva, cioè massimizzare il rapporto tra struttura organizzativa utilizzata e
risorse impegnate.
Contenuti della formazione
1) Struttura dell'attività formativa:
I contenuti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono riportati nell'allegato 5 al CCNI
e ricordati nella premessa. Tali contenuti possono essere suddivisi tra quelli che debbono per la loro
rilevanza e specificità essere svolti in presenza da docenti (per un totale di 60 ore) e quelli che
invece sono oggetto di auto formazione e formazione a distanza (per 40 ore).
La Commissione nazionale paritetica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 49 e dall'all. 5 del CCNI, per
quanto attiene alla struttura del corso di formazione stabilisce di inserire un'area, all'interno della
formazione in presenza, definita "elettiva" nella quale i partecipanti ai corsi realizzeranno un
approfondimento di uno degli argomenti previsti dal programma del corso in presenza e che sono riportati al
punto 2. L'area elettiva comprenderà un massimo di 5 ore e sarà concordata all'interno dei
corsi dai partecipanti e dall'agenzia formativa.
2) Contenuti (allegato 5 del CCNI):
A. Il quadro di riferimento organizzativo dell'istituzione scolastica nell'ambito dei processi
dell'autonomia; gestione delle risorse, i rapporti con l'utenza e il territorio.
In aula 30 h. Sperimentazione con simulazione almeno 10 h.
A.1. - (3.f.) L'istituzione scolastica fra Amministrazione centrale e periferica, il raccordo e il
confronto con il territorio e gli Enti locali; l'autonomia della scuola; organizzazione e atti nella
Comunità Europea;
A.2. - (3.a.) L'istituzione scolastica autonoma; progettazione, organizzazione, verifiche;
A.3. - (3.b.) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale A.T.A. le figure
intermedie. I diritti e i doveri;
A.4. - (3.c.) L'unità dei servizi amministrativi-gestionali; gestione e organizzazione; gli ambiti
di rispettive competenze del Dirigente e del Direttore;
A.5. - (3.d.) La gestione e la valorizzazione delle risorse umane; i rapporti con l'utenza e con il
territorio; aspetti relazionali per un'ottimizzazione della comunicazione tra i diversi soggetti
dell'autonomia; le problematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri e ai rapporti con le loro
famiglie;
A.6. - (3.e.) Il piano dell'offerta formativa; il lavoro per progetti in rapporto al contesto di
riferimento e agli indicatori di risultato, organico funzionale; contratti a tempo determinato e di
prestazione d'opera;
B. La gestione amministrativo-contabile e le verifiche
In aula 20 h - esercitazione/simulazione di 6 h
B.1. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto;
dal bilancio vincolato alla gestione del budget;
B.2. - (2.1.b.) Attività negoziali delle istituzioni scolastiche; convenzioni, contratti, accordi di
programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d'intesa;
B.3. - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo
al controllo di gestione e dei risultati;
In autoformazione 10 ore
B.4. - (2.1.) La gestione amministrativo-contabile e le verifiche; la gestione informatizzata
B.5. - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto;
dal bilancio vincolato alla gestione del budget;
B.6. - (2.1.c.) Il rendiconto, l'inventario dei beni;
B.7. - (2.1.d.) La redazione dei piani finanziari; la semplificazione amministrativa;
B.8. - (2.1.e.) I fondi CEE; l'introduzione dell'Euro;
B.9 - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al
controllo di gestione e dei risultati;
C. Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'amministrazione scolastica e,
più in generale, della pubblica amministrazione.
In aula 5h.
C.1. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, Internet, intranet e la multimedialità;
C.2. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma
digitale;
In autoformazione 10 h.
C.3. - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, Internet, intranet e la multimedialità;
C.4. - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma
digitale;
C.5. - (2.1.i.) Il nuovo sistema pensionistico e la ricostruzione delle carriere;
C.6. - (3.g.) Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'Amministrazione scolastica
e, più in generale, della Pubblica Amministrazione.
D. Il quadro di riferimento normativo-contrattuale
In autoformazione 20 h (materiale - bibliografia)
D.1 - (4.a.) Principi di diritto costituzionale, amministrativo, privato, del lavoro, comunitario;
D.2. - (4.b.) La riforma della Pubblica Amministrazione; il decentramento; fonti dell'ordinamento
giuridico;
D.3. - (4.c.) Uffici e organi, atto e procedimento amministrativo;
D.4. - (4.d.) La trasparenza amministrativa e lo snellimento dell'attività amministrativa (leggi
241/90 e 127/97 e successive modificazioni e integrazioni);
D.5. - (4.e.) Il decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; riflessi e
problematiche
D.6. - (4f) La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego nelle fonti normative e nel CCNL del
comparto scuola.
D.7. - (3b) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali e
amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale ATA; le figure
intermedie.
D.8 - (3c) L'unità dei servizi amministrativi-gestionali gestione e organizzazione; gli ambiti di
rispettive competenze del Dirigente e del Direttore.
Nota: il codice indicato tra parentesi, in corrispondenza di ciascun argomento, rappresenta il codice di
riferimento dell'argomento stesso nell'allegato 5 del CCNI.
TITOLO II
Corsi per i responsabili amministrativi in particolari posizioni
I corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni
indicate nell'art. 49 del CCNI sono realizzati secondo le seguenti modalità:
a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato
fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie dichiarate vincitrici con le modalità previste
per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella
Provincia in cui i responsabili amministrativi operano anche se diversa da quella in cui è ubicata
la sede di titolarità. A tal fine i responsabili amministrativi presentano apposita domanda
all'Amministrazione scolastica della provincia in cui prestano servizio.
b) corsi per i responsabili amministrativi collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della
Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, disciplinerà con apposito
provvedimento le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ai fini dell'acquisizione
della qualifica direttiva.
c) I corsi di formazione, destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni
analoghe a quelle indicate dall'art. 49, comma 9 del CCNI, sono realizzati dall'Amministrazione centrale
del Ministero della Pubblica Istruzione di massima con le medesime modalità previste per i corsi
ordinari.
Il personale in argomento può scegliere di partecipare ai corsi ordinari o a corsi che saranno
organizzati a livello nazionale, interregionale, regionale o provinciale a seconda delle necessità.
Detto personale presenterà la domanda con le modalità previste da successivo provvedimento.
TITOLO III
Accreditamento e selezione delle agenzie formative
1. Prima fase
A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative
Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'articolo 5, i soggetti non devono
trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17.3.1995, n. 157 e all'articolo
11 del decreto legislativo 24.7.1992, n. 358.
In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento
a ciascuno dei soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.
I soggetti interessati devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Decreto,
i successivi requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale.
In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fisserà i requisiti di natura
economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in
particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.
A1) Requisiti di natura economico-finanziaria
I soggetti dovranno avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza
organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli.
In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto
interamente dalla capogruppo mandataria.
A2) Requisiti di natura tecnico-professionale
A2.1) Staff professionale
Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale,
il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il piano delle attività
presentato ai fini del procedimento di selezione. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti
sottoindicati:
- essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a
profili professionali di natura direttiva o equivalente;
- essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di
formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;
A2.2) Esperienza pregressa
Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività
di formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico
allargato o in settori simili.
A2.3) Capacità logistica e strutturale
Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre di attrezzature per le
attività formative. Tali attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia
sicurezza.
B) Verifica della compatibilità del piano esecutivo presentato dai candidati
Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un piano esecutivo non conforme per struttura e
contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.
2. Seconda fase: graduazione dei soggetti accreditati
Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1),
l'Amministrazione centrale considererà preminente la qualità del piano esecutivo rispetto al
suo costo.
A) Valutazione della qualità del piano esecutivo
La qualità del piano esecutivo è valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in
ordine decrescente di importanza:
1. livello qualitativo complessivo del piano rispetto alla programmazione della formazione, le metodologie,
i materiali utilizzati;
2. livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la
quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla
formazione dei responsabili amministrativi;
3. organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;
4. presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;
5. capacità organizzative.
B) Valutazione dell'offerta economica
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore del singolo lotto, che
è indicato dal bando di gara, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta più
vantaggiosa.
Il capitolato disciplinare di gara fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente
basse.
L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con
esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei
partecipanti.
C) Attribuzione dei punteggi
Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei piani esecutivi i relativi criteri di
ponderazione saranno indicati nel bando di gara.
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