I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono favorite la formazione spirituale e morale,
lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il
diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti
di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio,
n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta
di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere
predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo
1, correlativamente agli interventi finanziari previsti a tal
fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato
previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente con
i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6;
d) il sistema educativo di istruzione
e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia,
di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica
e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata
la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione
è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e
dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni.
Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria
di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo
ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria
si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire
e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce
le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione
e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con
un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione
e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo
di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato
alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità
di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;
in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione
e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo
anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono
con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione e istruzione professionale,
i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità
di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità
dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lett.
c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i
titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma
restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame
di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita
la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei
licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra
i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,
sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei
e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi
di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione
e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle
stesse, anche collegata con le realtà locali.