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Le FAQ del portfolio delle competenze
a cura della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
7. Nella scheda di valutazione dello scorso anno per la valutazione intermedia e finale nella nostra scuola avevamo inserito un giudizio sintetico per gli apprendimenti di ogni disciplina. Possiamo confermarlo anche quest'anno, modificando il modello della scheda? Il modello del nuovo documento di valutazione (ex-scheda individuale dell'alunno) è stato configurato, anche per questa parte della valutazione intermedia e finale, in modo più coerente con l'intero impianto delle Indicazioni nazionali, sostituendo la previsione di una valutazione dei "progressi nell'apprendimento e nello sviluppo sociale dell'alunno" con una valutazione degli obiettivi formativi rilevati. In questo modo il portfolio e il documento di valutazione in esso inserito si saldano coerentemente con l'impianto che prevede una interazione tra unità di apprendimento, obiettivi formativi coinvolti e obiettivi specifici di apprendimento. Pertanto non è possibile restringere la valutazione intermedia e finale ai livelli di apprendimento di ciascuna disciplina - che comunque sono già considerati e valutati all'interno del documento di valutazione in modo esplicito - ma occorre valutare il conseguimento degli obiettivi formativi personali delineati. 8. Nel nuovo documento di valutazione non viene più prevista la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, bensì quella degli obiettivi formativi. Mi va bene, ma chiedo: non si rischia che questa valutazione coincida con quella relativa alla convivenza civile e al comportamento? La valutazione della convivenza civile e quella del comportamento concorrono certamente in buona misura alla valutazione complessiva degli obiettivi formativi. Hanno indubbiamente un aspetto di complementarietà rispetto alla valutazione conclusiva, pur nella specificità. La valutazione intermedia e finale potrà fare sintesi efficace degli elementi rilevati nella sezione della convivenza civile, del comportamento e dei complessivi livelli di apprendimento delle diverse discipline di studio. 11. La circolare n. 84 relativa al portfolio non parla degli alunni in situazione di handicap. Per loro forse non è previsto? In effetti la circolare non fa alcun riferimento agli alunni disabili e questo potrebbe far pensare che il portfolio non li riguarda. Non è così. Ogni alunno ha diritto al portfolio che, in quanto personale, registra il percorso individuale di ciascuno, i processi personali negli apprendimenti e nelle maturazioni, raccoglie e documenta i risultati e le esperienze personali più significative, valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi (diversi e personali per ciascuno). Nel portfolio è inserito anche il documento di valutazione che, in base all'art. 318 del Testo Unico, prevede, come è noto, che nella valutazione degli alunni handicappati, sulla base del piano educativo individualizzato, siano indicati i criteri adottati per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte. 12. Ad una prima lettura delle linee guida e dell'ampia modulistica allegata si ha l'impressione che la caratteristica prevalente del portfolio sia quella valutativa, con minima attenzione all'aspetto formativo e metacognitivo. È un'impressione o il rischio di questa unilateralità è fondato? Il rischio che si può correre con un approccio superficiale è fondato e occorre davvero che le linee guida e la modulistica allegata siano oggetto di attenta lettura e riflessione. Si potrà in tal modo rilevare, ad esempio, che l'aspetto formativo ha notevole importanza nel portfolio, anche se concretamente la modulistica non ne propone modelli definiti di sostegno operativo. La sezione B della modulistica si limita ad elencare talune parti obbligatorie ma non ne riporta i relativi modelli, rimessi alla autonoma elaborazione delle scuole, dando l'impressione forse che tali parti siano secondarie o residuali. Esse invece intendono richiamare l'importanza della documentazione e della registrazione dei processi di maturazione e di apprendimento, della modalità di approccio personale alle conoscenze, della costruzione degli obiettivi formativi. E tutto ciò prima ancora che si pervenga a qualsiasi valutazione. 14. Quando si deve mostrare il portfolio alle famiglie? Non esistono tempi prefissati o scadenze per mostrare alle famiglie il portfolio, complessivamente inteso. I tempi per mostrarlo e commentarlo con le famiglie vengono definiti autonomamente da ciascuna scuola o dall'équipe pedagogica di ogni classe. Solamente i documenti di valutazione e di certificazione comportano tempi fissi, predefiniti. Ad, esempio, il documento di valutazione (ex-scheda dell'alunno) deve essere esibito e commentato al termine del tri/quadrimestre e alla fine dell'anno. La certificazione delle competenze viene consegnata alle famiglie al termine della quinta classe della scuola primaria e al termine della terza classe della scuola secondaria di I grado. 15. Lo scorso anno, con la circolare n. 85 relativa alla valutazione degli alunni, era stato soppresso il modello ministeriale e si era data ampia autonomia alle scuole nella definizione della scheda individuale dell'alunno. Il documento di valutazione inserito nel portfolio non è un ritorno al passato? Può sembrare, ma non è così. Il nuovo documento di valutazione contempera l'esigenza di dare unità al sistema nazionale di valutazione e di salvaguardare l'autonomia delle scuole. Il modello del documento di valutazione contiene tutti gli elementi che la normativa prevede: singole discipline così come individuate dalle Indicazioni nazionali, riferimento agli apprendimenti della convivenza civile, spazi appositi per le attività facoltative opzionali, comportamento. Questi aspetti sono inderogabili per legge e non possono essere rimessi alla scelta discrezionale delle scuole (come invece è avvenuto in alcuni casi nel primo anno). Il modello previsto è una logica conseguenza, una scelta dovuta per rispettare le disposizioni normative del decreto legislativo 59/2004. È invece lasciata alla autonoma determinazione delle scuole la scelta degli indicatori di apprendimento delle discipline che nella modulistica allegata alle linee guida per il portfolio vengono proposti come esempio, ma che sono desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali. 16. Il portfolio è sostanzialmente il nuovo contenitore destinato a raccogliere la scheda di valutazione, che esisteva già, e il nuovo certificato delle competenze. C'era proprio bisogno di inventare questo contenitore per due documenti che esistevano già e che comunque avevano e possono avere una vita propria? Se davvero il portfolio fosse quel contenitore per raccogliere documenti di valutazione e di certificazione di cui si dice, sarebbe stato del tutto inutile inventarlo. Ma non è affatto così. È sì un raccoglitore, un contenitore, ma di ben altra documentazione, anche. Raccoglie documentazione selezionata delle esperienze di apprendimento dell'alunno, dei suoi modi di rapportarsi con le attività scolastiche e con la comunità in cui vive, registra osservazioni degli insegnanti sui processi e sui prodotti dell'alunno, raccoglie anche valutazioni dello stesso e della sua famiglia. È occasione e strumento formativo, prima di essere anche contenitore di documenti valutativi che, comunque, con i primi devono avere correlazione e rapporto di interdipendenza. 25. La prima parte della modulistica, obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile, viene stampata dal Poligrafico dello Stato o è a cura delle singole scuole? Pur configurandosi quasi come modulistica ministeriale, in effetti anche le parti obbligatorie e a struttura predefinita e non modificabile sono soggette ad interventi "personalizzati" da parte delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ad esempio, lo stesso documento di valutazione ha spazi aperti per inserire indicatori di apprendimento (analiticamente individuati o raccolti in macroindicatori) in base alla scelte programmatorie delle scuole. Nella stessa struttura di tale documento possono essere variate le quantità di attività e insegnamenti opzionali in base all'offerta formativa di ciascuna scuola. Altre modifiche possono essere apportate alla parte grafica del documento e degli altri atti a struttura predefinita non modificabile. È insomma la parte hard che va assicurata, mentre le parti soft sono rimesse alla autonoma determinazione delle scuole. Per questa ragione saranno le scuole a curare la definizione e la stampa dei portfoli e degli annessi documenti "non modificabili". 29. Le classi quinte dell'anno in corso dovranno compilare anche l'attestazione delle competenze anche nei casi in cui nulla è stato fatto precedentemente non solo nella pratica di insegnamento che sottende questo foglio finale ma anche solo sul versante della formazione docenti? Non ci sarà di fatto una "commutazione" automatica delle valutazioni disciplinari in valutazioni di competenze? La certificazione delle competenze è comunque dovuta, ma le osservazioni espresse sono fondate, anche se forse è eccessivo ritenere che nulla è stato fatto in precedenza. Occorre comunque tenerne conto in sede di definizione, come richiamato dalla stessa circolare n. 84 la quale, nella premessa, non solo autorizza gli opportuni adattamenti, ma prevede che il complessivo impianto del portfolio "vada a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo". Questo anno scolastico, pur nei vincoli sostanziali più volti richiamati, può essere considerato come fase di assestamento per realizzare il portfolio, utilizzando efficacemente l'elaborazione delle scuole. Le esperienza significative realizzate saranno utili per definire meglio tutti gli strumenti che connotano il portfolio. La circolare n. 84, in merito, prevede che prima della messa a regime sarà opportuno verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle finalità della legge. Ciò vale anche per la certificazione delle competenze che, nella circostanza, potrà essere adattata in modo da rispondere alle effettive situazioni realizzate da ogni scuola. 37. Il Collegio dei docenti ha individuato, partendo dagli Osa, dei macroindicatori disciplinari che si identificano con le competenze disciplinari. Possiamo continuare a richiamarli nel documento di valutazione, negli spazi previsti per ogni disciplina? Senz'altro. Quelli pubblicati all'interno della modulistica sono soltanto esempi di indicatori che hanno, comunque, come fonte obbligata di riferimento gli Obiettivi specifici di apprendimento così come elencati dalle Indicazioni nazionali (allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004). Le scuole possono scegliere all'interno dell'elenco degli OSA tra le tante conoscenze e abilità individuate, tenendo conto anche dell'arco temporale di possibile attuazione all'interno del periodo biennale. Le scuole possono anche, molto opportunamente, raccogliere in macroindicatori disciplinari gli OSA. 51. Parlando sulla compilazione del portfolio la circolare 84 definisce necessario"disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una certificazione affidabile", in considerazione di quanto esposto può un Collegio Docenti deliberare di utilizzare l'anno in corso per cominciare la rilevazione e passare alla compilazione vera e propria nel 2006/07? Può il Dirigente Scolastico obbligare i Docenti alla compilazione del portfolio nonostante la delibera del Collegio? Sono due le questioni sollevate dal quesito: la modalità di attuazione del portfolio e l'ambito del potere del collegio dei docenti. Consideriamo preliminarmente questo secondo problema identificato dalla domanda finale circa l'intervento del dirigente scolastico contro la delibera del collegio. Il collegio docenti ha potere decisionale limitatamente alle competenze assegnate dalla legge e non può certamente decidere sull'applicazione di disposizioni legislative, in nome dell'autonomia. Un collegio che non condivida eventualmente il merito di una disposizione normativa non può ritenersi in diritto di non darvi applicazione. Si tratta di una questione elementare che va ben oltre i problemi di attuazione della riforma di cui alla legge 53/2003 e vale in ogni tempo e per ogni riforma. Al collegio dei docenti non spetta il potere di decidere se dare attuazione, ma come dare attuazione alla norma. E il come è indicato dal Regolamento per l'autonomia scolastica (DPR 275/1999) agli articoli 4 (autonomia didattica) e 5 (autonomia organizzativa). Una delibera come quella indicata nel quesito è nulla per vizio assoluto di competenza, e il dirigente scolastico ha l'obbligo di ignorarla. Per quanto riguarda la prima domanda, che è relativa alla certificazione delle competenze (non al portfolio nel sue insieme), si rinvia alla FAQ n. 32 e si conferma che, pur obbligata per le classi quinte della scuola primaria già dal corrente anno scolastico, la determinazione della certificazione può avvenire in termini aperti e flessibili, in modo da consentire di pervenire, dal prossimo anno 2006-2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata. 52. Sono la dirigente di una scuola paritaria, vorrei fare 2 quesiti: - lo scorso anno sia nella scuola Primaria che Secondaria di 1° Grado abbiamo messo sulla scheda valutativa prima di ogni disciplina: "Nel portfolio si trova l'elenco degli obiettivi formativi" ed avevamo allegato un foglio. Possiamo fare ancora così o bisogna scriverli nell'apposito spazio? Nelle caselle delle singole discipline sopra il giudizio sintetico? - dove ci sono gli insegnamenti obbligatori opzionali (religione cattolica o attività alternative) poiché noi facciamo a tutti religione cattolica, essendo la scuola tale (li lasciamo liberi sull'aspetto pratico: cerimonie... ma l'aspetto culturale è quello cattolico), possiamo mettere solo religione cattolica e tralasciare la casella delle attività alternative? Lo spazio riservato alla valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina va riempito secondo le scelte programmate dalla scuola e, comunque, riferite, agli OSA (cfr. FAQ n. 37). Il documento di valutazione è bene che abbia una sua unità compiuta e che vi sia, pertanto una correlazione visibile e immediata tra il contenuto da valutare (apprendimenti, obiettivi formativi) e il livello/misura della valutazione (ottimo, distinto, ecc.). Tuttavia, la struttura unitaria del portfolio, se predisposta in modo efficiente e razionale, può assicurare comunque tale correlazione, purché i genitori destinatari abbiano immediata e chiara visibilità della correlazione contenuto da valutare e misura della valutazione. Anche se la totalità degli alunni ha scelto di avvalersi della religione cattolica, è necessario che venga data visibilità all'opzione tra IRC e attività alternativa. 54. Se l'insegnamento di Religione Cattolica o Attività Alternative rientra nell'orario obbligatorio delle 27 ore settimanali, è ancora legalmente valida la scelta del genitore della Primaria di far uscire da scuola il bambino durante l'ora di Religione? E poiché tali discipline sono entrambe presenti nel nuovo modello di documento di valutazione e quindi valutabili, quali sono le opzioni possibili da inserire nelle prossime domande di iscrizione? Nulla è innovato circa la possibilità di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ad esso, ivi compresa la possibilità di uscita (o ingresso ritardato) dalla scuola come indicato dal modello E allegato alla circolare annuale per le iscrizioni. Nel caso in cui l'alunno non svolga attività alternativa né si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica, nel documento di valutazione non verrà apposto alcun giudizio. 56. Ho letto la risposta alla FAQ 41 e desidero sapere se si può applicare lo stesso criterio alla scuola primaria, vale a dire considerare le attività opzionali come ampliamento-approfondimento delle discipline ordinarie e quindi ometterne la valutazione negli appositi spazi. Certamente, se l'ampliamento-approfondimento riguarda normali discipline di studio già soggette alla normale valutazione. 58. Sono un insegnante di religione presso la scuola secondaria di primo grado e vorrei sottoporre il seguente quesito: "Secondo i modelli allegati alla CM 84 del 10/11/05 l'insegnamento della religione cattolica deve essere inserito in una parte intitolata ATTIVITA' OPZIONALI OBBLIGATORIE, nella scuola dove insegno è stata inserita nelle ATTIVITA' OPZIONALI FACOLTATIVE questa decisione non è contraria allo spirito del concordato e del quadro normativo di riferimento?" L'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, al primo comma, include nell'orario obbligatorio anche l'insegnamento della religione cattolica, in conformità alle norme concordatarie che, come è noto, sono recepite tra le leggi dello Stato. Nella modulistica allegata alla circolare n. 84 tale insegnamento è stato incluso quindi tra quelli obbligatori. Tuttavia, in ragione del diritto degli alunni di avvalersi di tale insegnamento o di altra attività o scelta alternativa, con esercizio di libera opzione, è stata apposta la dizione di insegnamento opzionale. Pertanto il termine "obbligatorio" si riferisce alla scuola che ha l'obbligo di offrire tale insegnamento agli alunni; il termine "opzionale" si riferisce al diritto dell'alunno di esercitare l'opzione di avvalersi o meno di tale offerta. La nuova titolazione individuata dalla scuola, mentre afferma il diritto dell'alunno di avvalersi dell'IRC, colloca tale insegnamento al di fuori dell'orario obbligatorio delle lezioni. Una simile previsione non è contemplata da alcuna norma legislativa. 60. Perché nella scheda di valutazione, scuola secondaria di primo grado, l'informatica è considerata disciplina a parte, quando gli OSA di ciascuna disciplina prevedono l'uso, peraltro normale, degli strumenti informatici? Per la scuola secondaria di I grado l'informatica è compresa tra le discipline di studio, e per essa vengono elencate nelle Indicazioni Nazionali (cfr.) specifiche conoscenze e abilità disciplinari. Il fatto che gli strumenti informatici possano essere utilizzati nella didattica delle altre discipline e che l'informatica abbia auspicabilmente un utilizzo trasversale, non esclude la necessità che vi siano docenti appositamente preposti a tale insegnamento e alla conseguente valutazione degli apprendimenti. 61. Vorrei chiedere chiarimenti in merito alla voce "informatica" all'interno del documento di valutazione: a) deve essere intesa come ulteriore disciplina? in tal caso chi è incaricato di insegnarla? Come si concilia con il curricolo obbligatorio di 27 ore settimanali? b) deve essere intesa come attività trasversale? In tal caso perché vengono indicati precisi contenuti da svolgere? tenuto conto poi che non tutti i docenti sono in grado di utilizzare il computer, come può intendersi come attività trasversale? c) deve essere intesa come attività opzionale? in tal caso perché non è nella sezione degli opzionali? quali competenze si richiedono per l'insegnamento dell'informatica? d) Chi la valuta? La questione dell'informatica è stata posta da vari quesiti pervenuti. Come precisato nella FAQ n. 60, per la scuola secondaria di I grado l'informatica è compresa tra le discipline obbligatorie e i relativi OSA sono in tal senso appositamente individuati come conoscenze e abilità disciplinari specifiche. È pertanto giusto ritenere l'informatica non solo come attività trasversale e funzionale agli altri insegnamenti, ma anche come oggetto di vero e proprio insegnamento disciplinare. Le Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004) non individuano specificamente quali docenti debbano essere preposti a tale insegnamento, ma all'interno del quadro orario individua un'area pluridisciplinare che comprende matematica, scienze e tecnologia (ora ampliata di un'ora). È chiaramente in quell'area che deve essere individuato il docente preposto all'insegnamento (e alla valutazione) dell'informatica. Poiché, come ha precisato la circolare n. 29/2004, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, i docenti di educazione tecnica sono assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia", a loro, in via prioritaria compete tale insegnamento. Ad ogni buon conto spetta in via definitiva ad ogni istituzione scolastica, attraverso il dirigente, individuare chi, tra i docenti i docenti di educazione tecnica e quelli di matematica debbano (o possano) essere preposti all'insegnamento. 62. Si possono attuare progetti di informatica in una scuola dove nessun insegnante ha dato la disponibilità ad insegnare questa disciplina durante le ore curriculari? Un insegnante di sostegno che ha competenze in informatica può organizzare un'alfabetizzazione con gli alunni disabili della propria scuola? Non viene riportata la prima parte del quesito, in quanto sostanzialmente simile a quanto richiesto nella FAQ n. 61. L'informatica, in quanto disciplina a tutti gli effetti, va compresa e svolta all'interno dell'orario obbligatorio delle lezioni, mentre eventuali ampliamenti e approfondimenti possono essere effettuati nell'ambito delle attività facoltative e opzionali in orario aggiuntivo. Parlare quindi di disponibilità degli insegnanti ad insegnare informatica è improprio, perché, a cominciare dai docenti di educazione tecnica, essa è da comprendere tra gli insegnamenti obbligatori da affidare a docenti della scuola. L'informatica non è una novità introdotta dalla riforma, perché gli interventi per la formazione degli insegnanti e per gli acquisiti delle strumentazioni costituiscono da almeno un decennio una consuetudine per tutte le scuole. L'insegnante di sostegno, nell'ambito dei propri compiti istituzionali nei confronti degli alunni disabili assegnati, può indubbiamente organizzare attività di alfabetizzazione nei confronti degli alunni disabili affidati o anche, in collaborazione con gli altri docenti di sostegno, a favore di quelli della scuola in cui presta servizio. 63. Leggendo tutti i vari documenti usciti e faq relative non risulta ancora chiaro se l'incremento di 33 del monte ore di Inglese e Tecnologia sia: A) valido per l'anno scolastico 2006-07? a1) solo per le prime? a2) tutte le classi in regime di riforma? B) valido per l'anno scolastico in corso? b1) solo per le classi prime? b2) anche per le seconde medie? La materia non riguarda direttamente il portfolio delle competenze. Le modifiche orarie conseguenti all'art. 25 del decreto legislativo n. 226 che incrementano di 33 ore annuali l'insegnamento della lingua inglese e di altre 33 ore l'area tecnologica non potranno che trovare formale attuazione dal prossimo anno scolastico con effetto su tutte le classi dei tre anni di corso della scuola secondaria di I grado. Nulla vieta che, già con effetto dall'anno in corso, i nuovi OSA di inglese e della seconda lingua comunitaria possano essere assunti nei Piani di studio. 66. Il nostro istituto non ha formalizzato una versione di portfolio, sebbene voi abbiate detto in una faq che questa decisione fosse illegittima. Abbiamo però prodotto una versione di scheda di valutazione coordinata dalla prima primaria alla seconda secondaria. Ora, con le nuove indicazioni giunte alla fine di novembre si dovrebbe prendere atto e procedere a decisioni operative e pratiche che attualmente non esistono. I colleghi della secondaria sono orientati a compilare la casella del giudizio sintetico sostenendo che la casella degli apprendimenti attesi è facoltativa, quindi non la riempirebbero. I colleghi della primaria sostengono che negli apprendimenti attesi si potrebbero trascrivere gli obiettivi specifici già selezionati l'anno precedente. Io sono anche un genitore di questo istituto, e sostengo che la casella degli apprendimenti attesi è la parte più seria del documento di valutazione poiché deve comunicare a me genitore sulla base di quale aspettativa il docente ha espresso quel giudizio su mio figlio, e pertanto quella casella rappresenta l'esplicitazione trasparente della personalizzazione del percorso educativo previsto e realizzato con mio figlio. Quindi, non è possibile che l'intero istituto decida lo stesso apprendimento atteso uguale per tutti gli allievi in quella specifica disciplina, sarebbe tradire la filosofia portante della Riforma. Stesso discorso vale per gli obiettivi formativi. Se le caselle degli apprendimenti attesi vanno compilate personalmente dal docente di ciascuna disciplina, gli obiettivi formativi sono trasversali e interdisciplinari, hanno stretto legame con la maturazione delle competenze attese a fine ciclo, e rappresentano la spina dorsale delle unità d'apprendimento. Questi però non sono espressione del singolo docente ma della elaborazione concordata dell'equipe docente che lavora con mio figlio. Ancora una volta, questi non possono essere uguali per tutte le classi uguali dell'istituto ma si devono riferire alla particolare personalità/potenzialità di mio figlio. Ed in base anche a questi vanno individuate le attività facoltative opzionali che arricchiscano oppure indirizzino al recupero. Sono molto contestata per questa interpretazione, ed il Dirigente Scolastico non intende convocare un collegio docenti per prendere decisioni chiare in proposito. Come si potranno comportare i singoli docenti volendo essere in regola con l'obbligatorietà ma non potendo operare da soli mancando le procedure (chi fa cosa e quando e su quale documento)? Per l'obbligo, già dallo scorso anno, di adottare il portfolio delle competenze rinviamo alla FAQ n. 1. Per quanto riguarda invece il documento di valutazione - che è soltanto una parte del portfolio - facciamo nostre completamente tutte le sue considerazioni e le interpretazioni date al complesso della normativa. Aggiungiamo solamente una nostra puntualizzazione. Per gli indicatori di apprendimento nella modulistica si sono presentati degli esempi (da qui l'aspetto facoltativo) rimettendo comunque agli insegnanti l'obbligo di definirli in proprio, attingendo dagli Osa delle Indicazioni nazionali, secondo il Piano di studi delineato, con facoltà anche di optare per macro indicatori desunti sempre dagli Osa. Per corrispondere meglio alla scelta il più possibile personalizzata, quest'anno sono stati distinti, sempre negli esempi, gli indicatori di apprendimento del primo anno della primaria da quelli del primo periodo. 68. Nel documento di valutazione sono previste solamente due righe per gli insegnamenti e le attività opzionali. Si possono inserire altre righe? Ad esempio una per ogni attività? L'eventuale inserimento modifica la "struttura predefinita"? Si tenga conto che le attività facoltative opzionali sono 3 (tre) per la scuola primaria, 6 (sei) per la scuola secondaria di primo grado. Altri quesiti hanno posto lo stesso interrogativo a cui la risposta per l'eventuale inserimento di altre righe per accogliere attività e insegnamenti è ovviamente positiva. Si possono aggiungere certamente altre righe, senza che ciò comporti modifica della struttura predefinita. Tuttavia occorre, prima di decidere, fare anche una piccola riflessione. Le attività/insegnamenti opzionali non sono tre per la primaria e sei per la secondaria di I grado. Sono tre e sei le ore, non le attività, con la conseguenza, molto probabile, che un'attività opzionale, da sola, assorba buona parte dell'orario disponibile, attenuando l'esigenza di altri spazi nel documento di valutazione. Inoltre, quando si tratta di approfondimento e arricchimento disciplinare, la valutazione è già compresa nella disciplina. Solamente in presenza di una disciplina nuova (ad esempio e per assurdo, l'insegnamento del cinese) lo spazio deve essere utilizzato anche per l'insegnamento di una disciplina, oltre che per la partecipazione ad una attività particolare. A ben guardare, gli spazi predisposti dalla modulistica forse possono bastare, senza altre aggiunte. 71. Dalla lettura della circolare n. 84 non si evince con chiarezza se la certificazione della competenze al termine del primo ciclo di istruzione - terzo anno della secondaria di I grado - debba essere rilasciata già da questo anno scolastico oppure al termine del 2006-2007, quando anche le classi del terzo anno di corso saranno tutte a riforma. Per questo anno scolastico il portfolio e tutte le documentazioni e certificazioni in esso incluse sono previste solamente per le classi attualmente a riforma. Le attuali terze classi dell'ex-scuola media non sono, pertanto, tenute ad avvalersi del portfolio, a conformarsi al nuovo documento di valutazione e ad attivare la certificazione delle competenze, essendo regolate attualmente dalle disposizioni del precedente ordinamento. 74. Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro teatrale da rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si richiamano a degli O.S.A. di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale, Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli O.S.A. di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività di laboratorio teatrale)? Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazione, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni. 75. Sono un dirigente scolastico di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia firma sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell'equipe pedagogica e quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In secondo luogo quale docente deve essere delegato a firmare per conto dell'equipe, soprattutto nei casi di tutor "diffuso"? Possono eventualmente firmare tutti i docenti dell'equipe, come sembra essere più corretto data la contitolarità della classe? Il documento di valutazione nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni rispetto al modello proposto l'anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti dell'équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e legittimante l'atto valutativo. Conseguentemente, nella nuovo modello di valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall'équipe oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell'alunno. 76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi? La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all'insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l'attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l'uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c'è. Il documento valuta quel che c'è: insegnamento della religione cattolica o attività didattiche alternative. Se l'alunno ha scelto studio individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco. 87. Il documento di valutazione deve essere compilato alla fine di ogni anno scolastico, per tutte le classi o soltanto alla fine della prima, della terza e della quinta della Scuola Primaria? Pur essendovi un'articolazione della scuola primaria in un primo anno e in due successivi periodi didattici biennali, che potrebbero far ritenere che anche la valutazione abbia una parallela scansione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come prevede l'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, è invece periodica e annuale. Tuttavia è bene ricordare che tale valutazione ha una valenza diversa a seconda che si riferisca al passaggio da un periodo all'altro oppure all'ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo. In questo ultimo caso - ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo (cioè dalla seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta) - l'eventuale decisione di non ammissione deve essere assunta dai docenti dell'équipe pedagogica all'unanimità e solamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In caso di passaggio al periodo successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e dalla quinta al primo anno della secondaria di I grado) non è invece prevista l'eccezionalità del non passaggio né la conseguente unanimità di decisione da parte dei docenti dell'équipe pedagogica. È bene ricordare che l'avvenuta abrogazione dell'art. 145 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) non prevede più che sia il consiglio di interclasse a deliberare in ordine alla eventuale non ammissione dell'alunno alla classe successiva, bensì i soli docenti dell'équipe pedagogica. 90. Nella scuola secondaria di primo grado si possono utilizzare le ore del tempo dopo-mensa per attività opzionali? La dirigente sostiene che non è possibile: come dovremmo riempire tre ore di un secondo rientro pomeridiano, richiesto dalle famiglie? Nessuna disposizione, per fortuna, è scesa al dettaglio della organizzazione del tempo dedicato al dopo-mensa, rispettando, in tal modo l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole. È bene ricordare, in proposito, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa non viene quantificato esattamente dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. Il comma 4 di tale articolo prevede infatti che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa sia fino ad un massimo di 231 ore annue, corrispondenti mediamente ad un massimo di sette ore settimanali. La quota oraria giornaliera del "dopo-mensa" potrebbe quindi variare da zero in poi, consentendo di svolgere nella fascia pomeridiana due o tre ore per attività curricolari od opzionali. 92. Tutta la documentazione specifica degli alunni disabili prodotta dalla scuola (Pei, verbali dei gruppi di lavoro, Profilo Dinamico Funzionale, ecc.) va inserita nel portfolio, nel passaggio da un ordine di scuola all'altro o inviato separatamente con protocollo riservato come sempre fatto? E i documenti prodotti dall'Asl (Diagnosi funzionale e Certificazione medica o altro)? Il dossier di documentazione da inserire nel Portfolio si riferisce ai processi e agli esiti del percorso formativo dell'alunno. Non comprende, pertanto, documenti di natura e finalità diverse da quelle previste per il Portfolio, anche se da essi possono essere attinti prudentemente elementi utili ad una maggiore conoscenze delle potenzialità dell'alunno. In proposito, nella modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, si precisa che tale dossier raccoglie la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, quella relativa ai processi di maturazione personale, alle modalità e prodotti di partecipazione e autovalutazione, nonché alle modalità e prodotti della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno stesso. La documentazione specifica degli alunni disabili non fa parte certamente della documentazione da allegare al portfolio, ma, come già avviene attualmente, resta come documentazione riservata agli atti della scuola unitamente ad ogni altra documentazione prodotta dalla Asl, e viene trasmessa ad altra scuola o ad altro ordine di scuola con protocollo riservato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti anche in materia di tutela della privacy. 99. Se gli obiettivi formativi per l'alunno disabile intellettivo non sono riferibili ad ambiti disciplinari specifici (l'alunno non sa né leggere né scrivere ma solo ricopiare alcune lettere e pochi numeri) il documento di valutazione deve obbligatoriamente contenere la valutazione degli apprendimenti disciplinari? Per gli alunni disabili vale, per quanto riguarda la valutazione dei loro apprendimenti, l'apposita disposizione contenuta nell'art. 318 del Testo Unico sulle norme per l'istruzione (decreto legislativo n. 297/1994) e che, ad ogni buon conto, si riporta di seguito: Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Il documento di valutazione va pertanto adeguato alla situazione particolare dell'alunno disabile. 100. La nostra scuola ha elaborato un progetto che prevede l'utilizzo delle ore facoltative opzionali (sei) per un potenziamento delle materie curriculari (tecnologia/informatica, lingue straniere) attraverso spazi di compresenza; due ore soltanto sono utilizzate per l'inserimento di attività particolari (teatro, laboratori artistici espressivi) a classi aperte. I genitori hanno condiviso tale progetto optando quindi tutti per il modello che prevede 33 ore settimanali. Nella compilazione del documento di valutazione quali attività/insegnamenti dobbiamo inserire negli spazi previste per la parte opzionale? Il potenziamento delle discipline obbligatorie (nel caso segnalato, tecnologia/informatica e lingue straniere) ha una ricaduta diretta sugli apprendimenti delle medesime discipline. Conseguentemente la relativa valutazione è già compresa nella valutazione stessa di quella discipline. Invece, le attività particolari svolte (nel caso segnalato, teatro, laboratori artistici espressivi) non possono trovare appropriata valutazione all'interno delle ordinarie discipline di studio e devono, pertanto, essere valutate a parte negli appositi spazi previsti per gli insegnamenti/attività opzionali facoltativi. 103. Nel documento di valutazione compare per la prima volta la convivenza civile da valutare in quanto disciplina e non quindi insegnamento trasversale come ci era sembrato di intendere anche dai documenti ufficiali, valutabile si, ma negli obiettivi formativi non nei disciplinari. Penso sia ben chiaro a tutti, spero, il rischio che comporta questa scelta nella valutazione sia sul piano dell'insegnamento sia rispetto alla compilazione della scheda. Potrei avere una motivazione di questa scelta? Non vi è dubbio che gli esiti delle Educazioni (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) comprese nella Convivenza civile si configurano meglio come obiettivi formativi piuttosto che come obiettivi di apprendimento (OSA). Tuttavia, all'interno delle Indicazioni nazionali (allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004), vengono previsti, come per le singole discipline, OSA di Convivenza civile, se pur di natura trasversale rispetto alle varie discipline. Proprio in quanto obiettivi di apprendimento, in ossequio alla previsione degli articolo 8 e 11 del medesimo decreto che ne esigono la valutazione periodica e annuale, anch'essi sono stati compresi tra gli oggetti di valutazione. Anche in ragione delle difficoltà di rilevazione di tali OSA che conseguono ad una riorganizzazione didattica degli insegnamenti e della loro programmazione, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Riteniamo che questa specifica debba essere oggetto di particolare verifica al termine di questo primo anno di applicazione. 105. Sono una dirigente scolastica. Il collegio docenti di scuola media ha proposto, per la valutazione dell'educazione alla convivenza civile, di rimandare alle valutazioni espresse nelle discipline di lettere e scienze i cui insegnanti, di fatto, seguono i rispettivi progetti di educazione all'affettività, all'ambiente ecc, è possibile indicare tale dicitura nella scheda o deve essere comunque espresso uno dei giudizi sintetici indicati in legenda? Teoricamente nell'area della Convivenza civile il documento di valutazione dovrebbe comprendere analiticamente tutte le Educazioni previste (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività), anziché un'unica voce sintetica come quella riportata nella modulistica allegata alla circolare n. 84. Se vi fosse stata tale articolazione di Educazioni, sarebbero stati necessari specifici indicatori di apprendimento per ciascuna educazione, obbligando, pertanto, i docenti dell'équipe ad esprimersi dettagliatamente. Per una questione di opportunità, in sede di prima applicazione si è preferito non creare difficoltà organizzative e di programmazione, raccogliendo tutte le Educazioni in una sola voce di sintesi. Proprio per la sua natura di sintesi, la voce "convivenza civile" ha bisogno di vedere esplicitati gli indicatori delle attività effettivamente svolte, che, nel caso richiamato si riferiscono a lettere e scienze. Gli indicatori riportati nella modulistica B1 e B2) sono soltanto esempi. 113. Sono un´insegnante della scuola primaria e nel ringraziarvi dell'ottimo servizio offerto attraverso le Faq, vi pongo alcuni quesiti nella certezza che la vostra disponibilità e competenza possa chiarire alcune mie perplessità. In una fase di completa messa a regime della riforma, le attività relative alla Convivenza Civile POSSONO oppure DEVONO essere attribuite ad un solo docente, quale responsabile della valutazione espressa nel documento di valutazione; all'interno del curriculum obbligatorio sarà prevista un´ora per tale insegnamento o esso sarà inteso solo come trasversale. Chiedo inoltre se con l´emanazione dei nuovi OSA di inglese e la nuova quota oraria attribuita a tale insegnamento dal D.L.vo. 226/05 nella scuola primaria (e precisamente per ciascun anno si avrebbe 33 - 66 - 99 - 99 - 99 ), renderebbe il curriculum obbligatorio degli ultimi tre anni di tale ordine di scuola di 28 ore + 2 ore opzionali, come accade per la scuola secondaria di primo grado che da 27 passa a 29 ore obbligatorie, riducendo le ore opzionali facoltative. L'area della Convivenza civile si compone di diverse Educazioni che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi insegnamenti disciplinari. Ciò presuppone che alla loro completa attuazione concorrano più docenti, secondo le diverse competenze disciplinari assegnate. Pertanto non può essere certamente previsto che la Convivenza civile, nella sua realizzazione e nella valutazione dei suoi esiti, debba essere assegnata ad un docente. Eccezionalmente potrebbe essere assegnata ad un solo docente, meglio se con funzione di coordinamento rispetto agli interventi degli altri docenti. A differenza di quanto previsto per la scuola secondaria di I grado, la nuova quantificazione oraria dell'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria non modifica l'orario obbligatorio già previsto che resta, quindi, confermato in 27 ore settimanali con l'aggiunta di altre 3 ore facoltative opzionali. I nuovi OSA di inglese, contenuti nell'allegato E del decreto legislativo n. 226/2005, in vigore dal novembre scorso, entreranno in funzione a tutti gli effetti dal prossimo anno scolastico, ma, laddove l'insegnante li abbia già compresi nei Piani di studio, possono essere oggetto di valutazione da quest'anno. 115. Il nostro collegio docenti sta riflettendo in merito alla compilazione della parte intitolata "Rilevazione degli Obiettivi Formativi". Si è pensato di compilarla prendendo come punto di partenza i Piani di Studio Personalizzati di ogni alunno, da vagliare nel loro procedere nel corso del primo quadrimestre. È possibile avere un Vostro ulteriore chiarimento? La questione degli obiettivi formativi è stata sollevata anche da altri quesiti pervenuti. Riteniamo condivisibile e opportuna la procedura proposta per pervenire alla rilevazione degli obiettivi formativi. Si consideri che documento di valutazione vengono valutati e considerati gli apprendimenti e le abilità delle discipline e della convivenza civile (riconducibili agli obiettivi personali del sapere e del saper fare) nonché il comportamento (il saper essere). La sintesi di questi "oggetti" valutati viene riportata nella parte conclusiva del documento e individuata negli obiettivi formativi rilevati. 119. Ho esaminato con attenzione la proposta del portfolio che ingloba la scheda di valutazione e mi sono accorta che per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, tra le discipline riporta l'Informatica. Come mai? Nell'ultimo decreto sulla scuola secondaria di secondo grado si parla di aumento delle ore scolastiche: 1 ora di inglese e 1 ora di Tecnologia la settimana. Da dove spunta fuori l'Informatica? Dagli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) contenuti nelle Indicazioni Nazionali(allegato C al decreto legislativo n. 59/2004). 122. Nel caso di alunni in difficoltà, ma non certificati come handicappati, per cui gli insegnanti hanno previsto dei Piani personalizzati con obiettivi specifici come è possibile evidenziare sul Documento che le valutazioni si riferiscono ad essi? sarebbe opportuno per non creare fraintendimenti e false attese soprattutto in caso di trasferimenti. Come documentare nel Portfolio la motivazione della scelta e la specificazione che gli OSA previsti per quell'alunno non sono quelli generali della classe? La collocazione del documento di valutazione all'interno del portfolio delle competenze offre il vantaggio di documentare o precisare a parte talune situazioni personali dell'alunno che, diversamente, non sarebbe possibile comprendere nel solo documento di valutazione. L'interazione tra il portfolio e il documento di valutazione consente pertanto di impiegare motivatamente e funzionalmente dati personali e, talvolta, sensibili che forniscono un quadro di conoscenze più puntuali adeguato sulla situazione dell'alunno. Nella parte del portfolio (sezione C) consigliata e rimessa alla libera strutturazione delle scuole, a proposito di autobiografia e biografia dell'alunno, possono essere rappresentate sinteticamente le sue particolari condizioni di svantaggio, anche se non certificate. È opportuno che la famiglia sia messa a conoscenza di tale inserimento. 123. Sono un insegnante di scuola media e vi chiedo gentilmente se mi potete chiarire cosa sono veramente i LARSA perché a tal proposito si dice di tutto e di più, e ciò non fa che accrescere il caos nelle nostri menti, non sapendo più come agire e impostare il nostro lavoro. In particolare chiedo, i Larsa sono o no dei laboratori di recupero, sostegno e ampliamento disciplinare o multidisciplinare, da inserire come attività opzionali, dove ogni insegnante può liberamente utilizzare varie strategie e varie attività? Come devono essere valutate i LARSA, dentro le ore opzionali o come delle attività legate alla disciplina, e chiaramente non sarebbero più attività opzionale. Come deve documentare un insegnante un LARSA? Con un progetto a parte? Vi ringrazio anticipatamente della vostra risposta. Nella fase di primo avvio sperimentale della riforma, prima ancora che la legge 53/2003 fosse approvata, le commissioni di esperti impegnati nella predisposizione di quelle che sarebbero diventate le Indicazioni nazionali, elaborarono delle "Raccomandazioni" (solo per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) che fornivano chiarimenti e suggerimenti per una efficace interpretazione e applicazione delle Indicazioni stesse. Nel paragrafo riservato ai laboratori vennero previsti anche i Larsa (Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti). Poiché le "Raccomandazioni" non sono mai state formalizzate in uno specifico atto amministrativo, sono state archiviate come semplice documento istruttorio e, con esse, si è perso il riferimento ai LARSA, anche se questi ultimi, nei fatti, possono esistere, sotto altro nome. È certamente corretta l'interpretazione che ne viene data nel quesito per attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti. In base alla organizzazione della scuola tali attività di recupero possono avvenire sia in orario obbligatorio che in orario facoltativo opzionale. Presumendo che quelle attività siano di rinforzo agli apprendimenti disciplinari, la valutazione degli esiti conseguiti deve intendersi già compresa nella valutazione delle stesse discipline. La menzione del progetto Larsa può essere registrata nel portfolio. |
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