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Le FAQ del portfolio delle competenze
a cura della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Struttura del portfolio - vincoli, adattamenti e flessibilità                                                              

1. L'anno scorso il portfolio era facoltativo e le scuole potevano decidere se adottarlo o no. Come mai quest'anno il portfolio - se abbiamo interpretato bene la circolare n. 84 - è diventato obbligatorio?
La compilazione del portfolio delle competenze non è mai stata facoltativa. Anche l'anno scorso vi era l'obbligo di compilarlo, e le scuole, nella fase di avvio della riforma, potevano liberamente definirne struttura e modalità di gestione, tenendo conto comunque delle finalità dello strumento come disposto dalle Indicazioni nazionali. La tesi interpretativa secondo cui il portfolio delle competenze non era uno strumento obbligatorio è stata originata probabilmente da chi sosteneva che le stesse Indicazioni nazionali, che prevedono l'impiego del portfolio, essendo transitorie, non erano vincolanti. E con esse non avrebbe dovuto essere vincolante nemmeno il portfolio che è inserito e regolamentato dalle stesse. Si è trattato di una tesi illogica e illegittima, perché una norma, anche se transitoria, vale ad ogni effetto fino alla introduzione della norma definitiva. Le Indicazioni nazionali, allegate al decreto legislativo n. 59/2004, nei loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi valgono a tutti gli effetti come Regolamento.

2. Le classi terze della scuola media sono anch'esse obbligate ad adottare il portfolio delle competenze già da quest'anno?
No. Il portfolio delle competenze, anche se definito e strutturato per tutto il primo ciclo di istruzione, oltre che per la scuola dell'infanzia, rappresenta un obbligo per le sole classi attualmente a riforma. Le classi dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado non sono ancora a riforma e non si avvarranno, pertanto, del portfolio delle competenze fino all'anno prossimo. Il portfolio, per ora, non riguarda nemmeno gli istituti del 2° ciclo di istruzione. Allo stesso modo, il documento di valutazione individuale dell'alunno (ex-scheda di valutazione) per le sole terze classi della scuola secondaria di I grado e solo per quest'ultimo anno scolastico, continua a essere conforme al previgente modello ministeriale già in uso.

3. Nella prima parte della modulistica allegata alla Circolare n. 84 del 10 novembre 2005, nella sezione A - obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile - dopo l'elencazione dei documenti vi è questa nota: "I modelli di tali atti sono riportati di seguito." Ho cercato i modelli ma non li ho trovati. C'è stato un refuso?
Nessun refuso. I modelli, obbligatori e prestrutturati, ci sono tutti e sono individuabili con il bollino blu all'interno della modulistica. Nella modulistica non si è seguito l'ordine di presentazione dell'indice dei documenti richiamati dalle sezioni A, B e C, bensì è stata data una sequenza logica dei modelli: dati anagrafici nel frontespizio del portfolio, autopresentazione dell'alunno, biografia personale, registrazione delle osservazioni nella scuola dell'infanzia, ecc. I modelli presentati si succedono in questa sequenza logica di strutturazione del portfolio, in cui le diverse parti, obbligatorie e non, si susseguono in termini di funzionalità dello strumento.

6. In caso di passaggio dell'alunno ad altra scuola deve essere trasmesso l'intero portfolio o parte di esso?
In caso di passaggio ad altra scuola, l'istituzione scolastica trasmette il portfolio secondo le consuete modalità di trasferimento della documentazione scolastica. Tutte le parti che compongono il portfolio vanno trasmesse all'altra scuola, con l'eventuale esclusione delle sole parti consigliate o di altre parti non previste nella modulistica allegata alla Circolare n. 84, ma aggiunte autonomamente dalle scuole.

7. Nella scheda di valutazione dello scorso anno per la valutazione intermedia e finale nella nostra scuola avevamo inserito un giudizio sintetico per gli apprendimenti di ogni disciplina. Possiamo confermarlo anche quest'anno, modificando il modello della scheda?
Il modello del nuovo documento di valutazione (ex-scheda individuale dell'alunno) è stato configurato, anche per questa parte della valutazione intermedia e finale, in modo più coerente con l'intero impianto delle Indicazioni nazionali, sostituendo la previsione di una valutazione dei "progressi nell'apprendimento e nello sviluppo sociale dell'alunno" con una valutazione degli obiettivi formativi rilevati. In questo modo il portfolio e il documento di valutazione in esso inserito si saldano coerentemente con l'impianto che prevede una interazione tra unità di apprendimento, obiettivi formativi coinvolti e obiettivi specifici di apprendimento. Pertanto non è possibile restringere la valutazione intermedia e finale ai livelli di apprendimento di ciascuna disciplina - che comunque sono già considerati e valutati all'interno del documento di valutazione in modo esplicito - ma occorre valutare il conseguimento degli obiettivi formativi personali delineati.

10. Il portfolio compilato l'anno scorso è diverso da quello strutturato dal ministero. Che ne facciamo? E dei diversi portfoli che annualmente si accumulano a scuola, in attesa del passaggio al grado successivo di scuola, che ne facciamo?
Premesso che il portfolio viene conservato presso la scuola per tutto il periodo di frequenza dell'alunno nei vari anni di corso, l'esemplare dello scorso anno costituisce il primo della serie, anche se diverso dal nuovo. Dei diversi portfoli è indispensabile conservare le parti elencate nelle sezioni A e B che costituiscono una specie di nucleo essenziale del portfolio. Le parti consigliate e quelle aggiunte eventualmente dalle scuole con scelta autonoma possono essere eliminate, avendo cura di distruggere le parti che possono contenere o fare riferimento a dati sensibili.

12. Ad una prima lettura delle linee guida e dell'ampia modulistica allegata si ha l'impressione che la caratteristica prevalente del portfolio sia quella valutativa, con minima attenzione all'aspetto formativo e metacognitivo. È un'impressione o il rischio di questa unilateralità è fondato?
Il rischio che si può correre con un approccio superficiale è fondato e occorre davvero che le linee guida e la modulistica allegata siano oggetto di attenta lettura e riflessione. Si potrà in tal modo rilevare, ad esempio, che l'aspetto formativo ha notevole importanza nel portfolio, anche se concretamente la modulistica non ne propone modelli definiti di sostegno operativo. La sezione B della modulistica si limita ad elencare talune parti obbligatorie ma non ne riporta i relativi modelli, rimessi alla autonoma elaborazione delle scuole, dando l'impressione forse che tali parti siano secondarie o residuali. Esse invece intendono richiamare l'importanza della documentazione e della registrazione dei processi di maturazione e di apprendimento, della modalità di approccio personale alle conoscenze, della costruzione degli obiettivi formativi. E tutto ciò prima ancora che si pervenga a qualsiasi valutazione.

13. Quando va compilato il portfolio?
Le diverse parti di cui si compone il portfolio prevedono tempi diversi di compilazione. Alcun parti hanno scadenze fisse di compilazione per tutti gli alunni, altre invece comportano compilazione ad personam in tempi non predeterminati e comunque rimessi alle decisioni dell'équipe pedagogica. Tra le prime vi sono il documento di valutazione (compilato tri/quadrimestralmente e al termine dell'anno per tutti gli alunni), la certificazione delle competenze (compilata al termine della primaria e al termine della secondaria di I grado) e il consiglio di orientamento (compilato nell'ultimo anno della secondaria di I grado prima delle iscrizioni al 2° ciclo). Tra le seconde, che non hanno tempi predefiniti o scadenze particolari, vanno compresi la registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino nella scuola dell'infanzia, la raccolta della documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, il dossier sui suoi processi di maturazione personale, le modalità di partecipazione/autovalutazione dell'alunno e quelle di cooperazione delle famiglie al processo educativo del figlio.

16. Il portfolio è sostanzialmente il nuovo contenitore destinato a raccogliere la scheda di valutazione, che esisteva già, e il nuovo certificato delle competenze. C'era proprio bisogno di inventare questo contenitore per due documenti che esistevano già e che comunque avevano e possono avere una vita propria?
Se davvero il portfolio fosse quel contenitore per raccogliere documenti di valutazione e di certificazione di cui si dice, sarebbe stato del tutto inutile inventarlo. Ma non è affatto così. È sì un raccoglitore, un contenitore, ma di ben altra documentazione, anche. Raccoglie documentazione selezionata delle esperienze di apprendimento dell'alunno, dei suoi modi di rapportarsi con le attività scolastiche e con la comunità in cui vive, registra osservazioni degli insegnanti sui processi e sui prodotti dell'alunno, raccoglie anche valutazioni dello stesso e della sua famiglia. È occasione e strumento formativo, prima di essere anche contenitore di documenti valutativi che, comunque, con i primi devono avere correlazione e rapporto di interdipendenza.

18. In quanto scuola paritaria (del settore primario) possiamo sentirci liberi dal seguire nostre linee applicative per la compilazione del portfolio oppure dobbiamo adottare le linee guida della circolare n. 84/2005 con i medesimi obblighi delle scuole statali?
Al termine della circolare n. 84 si invitano i direttori generali regionali a fornire opportuna informativa sia alle scuole statali che a quelle paritarie. Non si tratta di un semplice atto di cortesia o di invio per conoscenza alle istituzioni paritarie, bensì di una informativa inviata per competenza. Si ricorda che le istituzioni scolastiche paritarie, in forza del riconoscimento della parità, hanno l'obbligo di conformarsi completamente agli ordinamenti scolastici vigenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 62/2000. Ci sono parti del portfolio (vede sezioni B e C della modulistica di riferimento) che lasciano ampio spazio di applicazione alle istituzioni scolastiche (statali e paritarie), ferma restando l'inderogabilità dei profili da assicurare.

23. Per questo anno scolastico la cCircolare n. 84 consente una certa flessibilità di adattamento del portfolio da parte delle istituzioni scolastiche. Il documento di valutazione, in quanto parte integrante del portfolio, può anch'esso essere adattato rispetto al modello ministeriale?
La possibilità di adattamento riguarda il portfolio, soprattutto per quelle parti mai trattate dal ministero in precedenza e che comportano un impiego immediato. Il documento di valutazione, invece, non ha un impiego operativo immediato, tanto da consentire una sua opportuna predisposizione, sulla base dei modelli obbligatori e prestrutturati allegati alla circolare medesima.
Pertanto, non c'è, in linea di massima, una ragione per derogare dai vincoli posti dalla disposizione, soprattutto per quanto riguardo gli elementi strutturali fondamentali.
Ma i vincoli non sono assoluti, a cominciare, ad esempio, dalla predisposizione grafica del modello (spazi, pagine, ecc.). Possibili adattamenti possono riguardare, ad esempio, la scansione temporale della valutazione (trimestre, anziché quadrimestre) e la quantità delle attività/insegnamenti opzionali (oltre il minimo di tre come riportato nel modello).
È bene ricordare, ad ogni modo, che l'adattamento consentito del portfolio deve avvenire "nel rispetto dei principi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio" stesso.

25. La prima parte della modulistica, obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile, viene stampata dal Poligrafico dello Stato o è a cura delle singole scuole?
Pur configurandosi quasi come modulistica ministeriale, in effetti anche le parti obbligatorie e a struttura predefinita e non modificabile sono soggette ad interventi "personalizzati" da parte delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ad esempio, lo stesso documento di valutazione ha spazi aperti per inserire indicatori di apprendimento (analiticamente individuati o raccolti in macroindicatori) in base alla scelte programmatorie delle scuole.
Nella stessa struttura di tale documento possono essere variate le quantità di attività e insegnamenti opzionali in base all'offerta formativa di ciascuna scuola. Altre modifiche possono essere apportate alla parte grafica del documento e degli altri atti a struttura predefinita non modificabile.
È insomma la parte hard che va assicurata, mentre le parti soft sono rimesse alla autonoma determinazione delle scuole. Per questa ragione saranno le scuole a curare la definizione e la stampa dei portfoli e degli annessi documenti "non modificabili".

27. Per chiarezza d'informazione quali classi della scuola primaria si intendono attualmente a riforma e necessitano del portfolio?
Dallo scorso anno scolastico 2004-2005 sono andati a riforma immediatamente tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, tutte le classi di scuola primaria e le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado. Da questo anno scolastico a quelle classi si sono aggiunte quelle del secondo anno di corso della scuola secondaria di I grado.
Dal prossimo anno scolastico sarà a riforma tutto il primo ciclo di istruzione, oltre alla scuola dell'infanzia.
Tutte le classi e le sezioni a riforma hanno l'obbligo di adottare il portfolio delle competenze.

28. La parte obbligatoria ma modificabile, ovvero da strutturare da parte dei singoli Istituti, va fatta approvare dai rispettivi Collegi Docenti? Entro che termini?
I documenti elencati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare 84, dovuti ma a libera strutturazione da parte delle scuole, costituiscono forse la parte più originale del Portfolio, al punto da caratterizzarlo più ancora del documento di valutazione che ha comunque una propria "storia" e una specifica identità.
Il collegio docenti può essere utilmente impegnato per definire criteri e linee generali per tale strutturazione, ma è opportuno che siano le diverse équipe pedagogiche a metterla in atto operativamente

30. Desideriamo sapere se le parti obbligatorie del portfolio: pagina iniziale, documento di valutazione, tabelle per la valutazione periodica, attestato saranno inviate dal Ministero alla scuola oppure se ogni singola scuola deve provvedere in proprio.
In questo caso è possibile avere il documento in formato Word?

Si veda in proposito la FAQ n. 25.
Sul sito del ministero, seguendo il percorso http://www.istruzione.it/normativa/2005/cm84_05.shtml si perviene al testo della circolare n. 84 che riporta sulla destra in alto la dicitura Allegati che rinvia alla parola "Modulistica" in calce al testo della circolare. Digitando sulla parola "modulistica", se ne ottiene l'intera documentazione in word.
La versione in word è stata volutamente predisposta per consentire gli adattamenti ritenuti opportuni dalle scuole. La versione in pdf non lo avrebbe consentito.

31. Sono un'insegnante delle scuola primaria, la certificazione delle competenze per la classe quinta è obbligatoria alla fine di questo anno scolastico? Chiedo questo perché si dovrebbe basare sulla documentazione presente nel portfolio, ma le classi quinte non hanno il portfolio.
Il Portfolio è previsto per tutte le classi che sono quest'anno a riforma, in base al decreto legislativo n. 59/2004 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione), il quale all'art. 13 dispone "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe." Si veda, ad ogni buon conto, la FAQ n. 27.

34. Vorrei sapere, relativamente alla scuola dell'infanzia, i documenti e gli allegati che sono da inserire nel portfolio. La scuola nella quale lavoro, ha già attuato il portfolio da due anni. In esso sono presenti elaborati significativi scelti con criteri concordati e motivati da noi docenti, schede che attestano le competenze acquisite relativamente alle varie aree, interviste rivolte ai genitori e al bambino. Sarei grata se mi fossero recapitate ulteriori informazioni.
I documenti che per la scuola dell'infanzia devono essere inseriti sono tutti quelli indicati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84. Documenti che, quanto a strutturazione, sono lasciati alla libera determinazione di ciascuna scuola. Il lavoro compiuto in questi due anni è buono e può essere utilizzato proficuamente, integrandolo con le parti della sezione B ancora mancanti.

35. Si chiede di sapere se il modello di Portfolio, proposto dalla C.M. n.84 del 10 novembre 2005, entra in vigore fin dall'anno scolastico in corso. L'introduzione del Portfolio delle competenze di cui alla circolare n. 84 è prevista già da questo anno scolastico con la precisazione che le istituzioni scolastiche che hanno già operato proprie scelte utilizzeranno la modulistica con opportuni adattamenti, se ritenuti necessari, nel rispetto dei principi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio.
Gli interventi flessibili con cui le istituzioni scolastiche daranno attuazione alla strutturazione complessiva del portfolio nelle sue varie parti potranno fornire utili elementi di valutazione che consentiranno anche di verificare l'efficacia del portfolio e la piena rispondenza alle finalità della legge, nella previsione che esso vada a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo.

38. Occorrerebbe maggiore chiarezza per la scuola dell'infanzia: cosa è obbligatorio nella prima sezione, cosa nella seconda, ecc. Può ogni scuola dotarsi di una scala di valutazione tipo quella di Kuno Beller o altre simili? Appare chiaro che molta enfasi verrà data sull'osservazione sistematica e non solo casuale, quindi tanto vale affidarsi a strumenti seri ed affidabili. Che altro di obbligatorio? La ex-valigetta/archivio coinciderà col portfolio?
Per la parte iniziale del quesito si veda la FAQ n. 34. Il riferimento alla scala di valutazione di Kuno Beller ci sembra opportuno e importante, al fine di assicurare, con quelle indicazioni o con altre autonomamente scelte dalle scuole, serietà e responsabilità nel delicato compito dell'osservazione sistematica dei bambini.
La "valigia didattica", adottata da diverse scuole dell'infanzia per documentare i "prodotti" del bambino in funzione anche della continuità con la scuola primaria, coincide in parte con il portfolio, che si caratterizza soprattutto per l'intervento diretto, intenzionale e sistematico, degli insegnanti.

41. Nella nostra scuola media le attività opzionali consistono in approfondimenti e potenziamenti degli insegnamenti delle discipline curricolari (inglese e italiano) e dell'informatica. Visto che queste attività sono già comprese nelle discipline d'insegnamento per le quali nel documento di valutazione esiste un apposito spazio, cosa bisogna mettere nella valutazione delle attività opzionali?
La finalità della specifica norma relativa alle attività e insegnamenti opzionali (articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59) è principalmente quella di favorire il più possibile la personalizzazione del piano di studi per ciascun alunno, cercando di favorirne vocazioni, attitudini e interessi personali. Ciò può avvenire in vari modi; ad esempio, con attività inter-multidisciplinare, con insegnamenti di nuovi discipline, con ampliamento/approfondimento/consolidamento delle ordinarie discipline di insegnamento. In questo ultimo caso, che coincide con la situazione richiamata dal quesito, la valutazione della disciplina di insegnamento assorbe quella dell'attività opzionale. L'apposito spazio previsto nel documento di valutazione non viene riempito.

44. Nel modello di scheda allegato alla circ. 84/05 definito "non modificabile" ci sono due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le 27 ore obbligatorie. L'offerta della scuola è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di ed. tecnica, servono comunque cinque spazi. Si chiede di sapere se ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno.
Non serve uno spazio per ogni ora, ma uno spazio per ogni attività. Le attività facoltative opzionali possono comprendere anche approfondimenti e arricchimenti di discipline ordinarie già oggetto di valutazione; in tal caso gli spazi per le opzionali non servono. Se, comunque, gli spazi sono insufficienti le scuole possono integrarli aggiungendone altri, come già precisato nelle FAQ n. 23 e n. 25.

46. Visto che la Circolare n. 84 che dà le linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio è stata emanata in data 10 novembre 2005, quindi ad anno scolastico già abbondantemente inoltrato, moltissime scuole hanno già provveduto ad acquistare, presso le varie case editrici, modelli di Portfolio già predisposti e stampati. Si chiede se è possibile, solo per quest'anno scolastico, integrare i modelli già in possesso delle scuole con altri fascicoletti separati che, pur non costituendo un unico fascicolo con il Portfolio di cui la Scuola è in possesso, potranno essere considerati parte integrante di esso.
Certamente sì. È questo, infatti il senso della deroga contenuta nella premessa della circolare n. 84/2005, che, tuttavia, chiede che gli adattamenti avvengano nel rispetto dei principi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio. Poiché quest'anno il Portfolio include anche il documento di valutazione che in passato veniva predisposto a parte, vi sono le condizioni e il tempo per provvedere invece alla predisposizione di questo documento nei termini indicati dalla circolare e dalla modulistica, cioè in modo sostanzialmente conforme al modello indicato.

47. Alcune colleghe della mia scuola sostengono che il portfolio per la scuola dell'infanzia non sia obbligatorio. E' vero?
Il Portfolio delle competenze è obbligatorio sia per la scuola dell'infanzia sia per le scuole del 1° ciclo di istruzione, con la sola esclusione, per questo anno scolastico, delle classi del terzo anno della scuola secondaria di I grado. Per la scuola dell'infanzia, a differenza di quanto previsto per le scuole del 1° ciclo di istruzione, non è previsto l'obbligo di adottare modelli predefiniti, in quanto questo settore non è interessato a documenti formali di valutazione, certificazione di competenze, attestati ecc. La scuola dell'infanzia, tuttavia, ha l'obbligo di definire, pur con strutturazione definita autonomamente, i documenti di cui alla sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, come ricordato nella FAQ n. 34.

48. Sono un'insegnante della scuola dell'infanzia vorrei sapere se siamo tenute a compilare il portfolio anche se io so di si, ma vorrei rispondere alle mie colleghe, che dicono che non siamo obbligate, e so che c'è una sentenza del T.A.R. Grazie
L'obbligo di compilazione del portfolio delle competenze c'era già dallo scorso anno. Anche per la scuola dell'infanzia, come ricordato nella FAQ n. 47. Non conosciamo sentenze del TAR che possano affermare l'assenza di un obbligo previsto da disposizioni normative. Si faccia dire dalle colleghe quali sono gli estremi della sentenza.

49. Sono un'insegnante di scuola primaria che ha attuato la sperimentazione di tutti gli oggetti della riforma (compreso il portfolio) già col D.M. 100/02 e che pertanto ha già adottato un modello di portfolio attualmente in fase di revisione alla luce della C.M. 84/05.
Due le domande.
a) Nella revisione del portfolio è necessario rispettare la sequenza logica presentata nel modello ministeriale, oppure è possibile prevedere una differente sequenza che, a nostro giudizio, potrebbe una maggiore funzionalità dello strumento?
b) Perché al termine della scuola primaria sono previsti due strumenti valutativi: il D.V.A. e la certificazione delle competenze. Non sarebbe più utile prevedere solo la seconda che rappresenta una valutazione di competenze nate dall'incontro tra conoscenze e abilità (cui gli OSA si riferiscono) apprese anche l'ultimo anno del II biennio?

La sequenza indicata nella modulistica allegata alla circolare n. 84 ha considerato criteri logici e procedurali del tutto soggettivi. Certamente la scuola può adottare altro tipo di sequenza. L'osservazione circa l'inutilità del documenti di valutazione nell'ultimo anno di scuola primaria stante la certificazione delle competenze ha un suo parziale fondamento, ma occorre considerare che mentre la certificazione delle competenze è unica e conclusiva, il documento di valutazione, anche per l'ultimo anno di corso, ha una articolazione periodica (trimestre/quadrimestre) e soltanto nella valutazione finale può identificarsi parzialmente con la certificazione.

50. Ma è compatibile la risposta, un po' stizzita, n 43, con quella "eccessivamente disponibile", e secondo me non del tutto adeguata, n° 19, sempre sul tema "momenti di compilazione dei documenti di valutazione e del portfolio"?
A volte può capitare che le parole tradiscano il pensiero e l'intenzione di chi scrive. Ci siamo riletti la FAQ 43 (e anche la 19 chiarita ulteriormente dalla 36), ma oltre a non trovare incompatibilità tra le due - che sono sicuramente tra di loro complementari - non ci sembra proprio che dalla 43 traspaia stizza. Se comunque è questa l'impressione suscitata, possiamo assicurare che non corrispondeva alla nostra intenzione.

57. Viste le varie modifiche che abbiamo dovuto apportare al nostro portfolio di Circolo (prima per la privacy, ora perché sono arrivate le modulistiche ministeriali) il documento non è ancora stato distribuito agli alunni e presentato nella sua forma finale ai genitori. Ha senso farlo a questo punto dell'anno scolastico? Se rimandiamo al nuovo anno scolastico siamo passibili di provvedimenti disciplinari o penali?
La circolare n. 84, proprio in considerazione del fatto che vi sono scuole che hanno già provveduto a predisporre il portfolio per il corrente anno scolastico, autorizza gli opportuni adattamenti, chiedendo tuttavia alle scuole di corrispondere il più possibile alle finalità dello strumento richiamate dalla circolare e, comunque, già insite nella norma di base contenuta nelle Indicazioni nazionali.

59. Noi abbiamo ipotizzato un indice di portfolio che rispecchia tutte le indicazioni della Circolare. È possibile spostare o invertire l'ordine delle sezioni?
Ovviamente sì, come già precisato nella FAQ n. 49.

64. Il collegio dei docenti, visto il punto 3 della C.M. 84 del 10/11/2005, tenuta presente la sezione B punto "e" dell'Allegato, "Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno", può deliberare di sostituire la riproduzione, a cura dei docenti dell'équipe, delle attività e delle esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, con una scheda, a risposte multiple e/o aperte, riguardanti "prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico.", da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel portfolio?
Se il questionario ipotizzato serve ad integrare e ad arricchire il rapporto tra la scuola e le famiglie in ordine alla compilazione del portfolio, è certamente utile. Se conclude questo rapporto a distanza senza ulteriori elementi verificati direttamente ad personam, riduce al minimo il potenziale apporto delle famiglie.
Si veda, ad ogni buon conto, la FAQ 33 nella quale l'ipotesi è stata oggetto di maggior approfondimento.

65. Nella circolare 29 esplicativa del decreto legislativo 59 si faceva riferimento ad un Profilo del bambino in uscita dalla scuola dell'infanzia come documento in corso di preparazione da parte del legislatore. In attesa di tale normativa orientativa nel nostro istituto non abbiamo realizzato un vero e proprio portfolio ma abbiamo utilizzato la raccolta della documentazione chiamata "valigia" per guidare il colloquio annuale finale con le famiglie e quello di passaggio alla scuola primaria. Ora ci ritroviamo all'improvviso inclusi nella preparazione di documenti valutativi scritti (registrazione delle osservazioni sistematiche!) non avendo chiaro il fine. La selezione delle miriadi di abilità/competenze/azioni prodotte dai bambini quotidianamente espone al forte rischio di etichettare un bambino in anni molto delicati condizionando la lettura della scuola successiva in merito alle capacità/intenzionalità/potenzialità di quel bambino. Certo, è affascinante l'idea che grazie alla valorizzazione formale delle osservazioni sia nel curricolo implicito che in quello esplicito dia un ruolo più importante e serio della scuola dell'infanzia anche e soprattutto agli occhi dei genitori che con più responsabilità dovrebbero poi prendere decisioni come la frequenza saltuaria, il pretendere che al proprio bambino non si faccia fare ciò che lui non ha voglia (anche se competenza fondamentale come tirarsi su e giù le mutandine!), ecc. Così come alla luce di queste rilevazioni formalizzate si possa arrivare a procedure di accettazione o rifiuto della famiglia che vorrebbe scegliere l'anticipo alla scuola primaria.
Ma se queste non fossero le finalità, allora a che servono? Le insegnanti da molto tempo utilizzano griglie di rilevazione e scale di indicatori come guida per il confronto tra docenti che lavorano sugli stessi bambini e per orientare in itinere le attività didattiche ma questo non ha mai richiesto la necessità di una formalizzazione, al massimo sono state allegate al registro di classe dell'anno.
Riportiamo, in via del tutto eccezionale, per intero il quesito per le interessanti riflessioni espresse che meritano di essere conosciute anche dai numerosi lettori delle FAQ.
In effetti era prevista la definizione del profilo del bambino all'uscita dalla scuola dell'infanzia che, come per il primo ciclo di istruzione avrebbe potuto meglio orientare e finalizzare l'azione formativa degli insegnanti e quella documentativi-formativa del portfolio delle competenze.
Tuttavia, pur in assenza di tale profilo, gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono trovare orientamento e finalizzazione dei loro interventi educativi all'interno delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento ai capitoli dedicati agli obietti generali del processo formativo e a gli obiettivi specifici di apprendimento, tra i quali ultimi, ci permettiamo segnalare, a come esempio, i paragrafi relativi a: Il sé e l'altro - Corpo, movimento, salute - Fruizione e produzione di messaggi - Esplorare, conoscere e progettare.
Il buon lavoro condotto con l'esperienza della "valigia" può essere continuato con il portfolio. Poiché la documentazione che veniva raccolta in precedenza non era certamente limitata ai soli prodotti del bambino, ma conteneva probabilmente riflessioni e valutazioni degli insegnanti, si tratta di continuare tale attività con le integrazioni, probabilmente non rilevanti, previste dalla circolare n. 84/2005.

66. Il nostro istituto non ha formalizzato una versione di portfolio, sebbene voi abbiate detto in una faq che questa decisione fosse illegittima. Abbiamo però prodotto una versione di scheda di valutazione coordinata dalla prima primaria alla seconda secondaria.
Ora, con le nuove indicazioni giunte alla fine di novembre si dovrebbe prendere atto e procedere a decisioni operative e pratiche che attualmente non esistono. I colleghi della secondaria sono orientati a compilare la casella del giudizio sintetico sostenendo che la casella degli apprendimenti attesi è facoltativa, quindi non la riempirebbero. I colleghi della primaria sostengono che negli apprendimenti attesi si potrebbero trascrivere gli obiettivi specifici già selezionati l'anno precedente.
Io sono anche un genitore di questo istituto, e sostengo che la casella degli apprendimenti attesi è la parte più seria del documento di valutazione poiché deve comunicare a me genitore sulla base di quale aspettativa il docente ha espresso quel giudizio su mio figlio, e pertanto quella casella rappresenta l'esplicitazione trasparente della personalizzazione del percorso educativo previsto e realizzato con mio figlio. Quindi, non è possibile che l'intero istituto decida lo stesso apprendimento atteso uguale per tutti gli allievi in quella specifica disciplina, sarebbe tradire la filosofia portante della Riforma.
Stesso discorso vale per gli obiettivi formativi. Se le caselle degli apprendimenti attesi vanno compilate personalmente dal docente di ciascuna disciplina, gli obiettivi formativi sono trasversali e interdisciplinari, hanno stretto legame con la maturazione delle competenze attese a fine ciclo, e rappresentano la spina dorsale delle unità d'apprendimento. Questi però non sono espressione del singolo docente ma della elaborazione concordata dell'equipe docente che lavora con mio figlio. Ancora una volta, questi non possono essere uguali per tutte le classi uguali dell'istituto ma si devono riferire alla particolare personalità/potenzialità di mio figlio. Ed in base anche a questi vanno individuate le attività facoltative opzionali che arricchiscano oppure indirizzino al recupero.
Sono molto contestata per questa interpretazione, ed il Dirigente Scolastico non intende convocare un collegio docenti per prendere decisioni chiare in proposito. Come si potranno comportare i singoli docenti volendo essere in regola con l'obbligatorietà ma non potendo operare da soli mancando le procedure (chi fa cosa e quando e su quale documento)?

Per l'obbligo, già dallo scorso anno, di adottare il portfolio delle competenze rinviamo alla FAQ n. 1. Per quanto riguarda invece il documento di valutazione - che è soltanto una parte del portfolio - facciamo nostre completamente tutte le sue considerazioni e le interpretazioni date al complesso della normativa.
Aggiungiamo solamente una nostra puntualizzazione.
Per gli indicatori di apprendimento nella modulistica si sono presentati degli esempi (da qui l'aspetto facoltativo) rimettendo comunque agli insegnanti l'obbligo di definirli in proprio, attingendo dagli Osa delle Indicazioni nazionali, secondo il Piano di studi delineato, con facoltà anche di optare per macro indicatori desunti sempre dagli Osa. Per corrispondere meglio alla scelta il più possibile personalizzata, quest'anno sono stati distinti, sempre negli esempi, gli indicatori di apprendimento del primo anno della primaria da quelli del primo periodo.

68. Nel documento di valutazione sono previste solamente due righe per gli insegnamenti e le attività opzionali. Si possono inserire altre righe? Ad esempio una per ogni attività?
L'eventuale inserimento modifica la "struttura predefinita"?
Si tenga conto che le attività facoltative opzionali sono 3 (tre) per la scuola primaria, 6 (sei) per la scuola secondaria di primo grado.

Altri quesiti hanno posto lo stesso interrogativo a cui la risposta per l'eventuale inserimento di altre righe per accogliere attività e insegnamenti è ovviamente positiva. Si possono aggiungere certamente altre righe, senza che ciò comporti modifica della struttura predefinita. Tuttavia occorre, prima di decidere, fare anche una piccola riflessione.
Le attività/insegnamenti opzionali non sono tre per la primaria e sei per la secondaria di I grado. Sono tre e sei le ore, non le attività, con la conseguenza, molto probabile, che un'attività opzionale, da sola, assorba buona parte dell'orario disponibile, attenuando l'esigenza di altri spazi nel documento di valutazione.
Inoltre, quando si tratta di approfondimento e arricchimento disciplinare, la valutazione è già compresa nella disciplina. Solamente in presenza di una disciplina nuova (ad esempio e per assurdo, l'insegnamento del cinese) lo spazio deve essere utilizzato anche per l'insegnamento di una disciplina, oltre che per la partecipazione ad una attività particolare.
A ben guardare, gli spazi predisposti dalla modulistica forse possono bastare, senza altre aggiunte.

69. Si chiede se si può adottare un modello di portfolio con struttura diversa da quella ministeriale, relativamente alla scheda di valutazione, che comunque contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di valutazione proposta.
Nelle note che accompagnano questo servizio di FAQ, a proposito delle parti obbligatorie e predefinite del portfolio, tra cui è compreso il documento di valutazione, si parla di sostanzialmente vincolante.
In quel sostanzialmente può stare la risposta - affermativa - alla domanda posta.
Il documento di valutazione deve comprendere, oltre ai dati identificativi della scuola e dell'alunno (come da frontespizio del modello) questi elementi sostanziali e ineludibili:
- le discipline da valutare (discipline che non possono che essere quelle individuate dalle Indicazioni nazionali e dagli Obiettivi specifici di apprendimento);
- gli indicatori di apprendimento che connotano la disciplina e che vanno desunti dagli Osa (cfr. FAQ n. 37);
- il comportamento come oggetto di valutazione;
- il giudizio sintetico (secondo la scala indicata) oppure un giudizio analitico per gli indicatori della disciplina;
- gli insegnamenti obbligatori e opzionali;
- gli insegnamenti/attività facoltativi e opzionali.
- i soggetti valutatori.
Se questi elementi sostanziali che derivano da disposizioni legislative sono tutti compresi nel documento di valutazione dell'istituzione scolastica, la modifica apportata alla modulistica ministeriale è possibile e corretta.

72. Sul documento della valutazione, nello spazio ATTESTATO, non è prevista alcuna dicitura per gli alunni delle classi quinte. È corretto scrivere: "... è stato ammesso alla scuola secondaria di I° grado"?
In effetti nella modulistica relativa all'attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è stata inserita la dicitura specifica per l'ultimo anno della primaria relativamente all'ammissione alla classe successiva che, in questo caso, è quella del primo anno della scuola secondaria di I grado. È certamente appropriato, quindi, prevedere di scrivere "...è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado". Ringraziamo per la cortese segnalazione.

74. Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro teatrale da rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si richiamano a degli O.S.A. di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale, Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli O.S.A. di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività di laboratorio teatrale)?
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazione, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.

78. Avendo la scheda informatizzata, vorrei avere dei chiarimenti :
1) sul frontespizio della scheda può restare scheda personale o deve esserci obbligatoriamente documento di valutazione?
2) nei riquadri per le valutazioni periodiche delle singole discipline il giudizio sintetico deve essere espresso due volte (per "quadrimestre"e "finale") o anche , come si legge su alcuni quotidiani, nella stessa casella di "giudizio sintetico" ? ma quest'ultimo non è lì solo per esplicitare cosa va inserito nelle due caselle che seguono?
3) l'ordine di successione delle discipline deve essere quello del vostro modello o si consentono altre configurazioni ?

Si è adottato il termine più appropriato di documento di valutazione, in quanto l'altro di "scheda", riferito ad una materia così delicata poteva indurre l'idea di schedatura.
È bene pertanto attenersi alla nuova denominazione che vale per tutta Italia.
È ovvio che vi deve essere una valutazione periodica (trimestre/quadrimestre) e anche una valutazione finale. La casella giudizio sintetico è in effetti il titolo del contenuto da inserire nelle due caselle che seguono.
L'ordine di successione di per sé non è vincolante, ma non si capisce perché debba essere modificato, visto che il medesimo della elencazione delle discipline riportate nelle Indicazioni nazionali.

80. Nel collegio docenti della scuola secondaria in cui insegno ci siamo posti il problema se sia possibile riportare nel documento di valutazione differenti esempi di apprendimenti disciplinari per le classi prime rispetto alle classi seconde.
Certamente sì, perché gli stessi Obiettivi specifici di apprendimento, da cui sono stati tratti gli esempi inseriti nella modulistica allegata alla circolare n. 84, si riferiscono al periodo didattico biennale e presuppongono scansioni differenziate nel primo e nel secondo anno, secondo le scelte programmatorie autonome delle classi e delle scuole.

82. Il portfolio è stato organizzato in tre sezioni, dentro le quali sono indicate diverse voci.
È obbligatorio mantenere le voci dentro la specifica sezione, o è possibile spostarle in una delle altre due sezioni?
In ordine al documento di valutazione: per ogni disciplina c'è la possibilità di mettere gli obiettivi formativi elaborati dal Collegio Docenti, anziché gli OSA suggeriti?

È corretto e possibile che l'ordine che ciascuna scuola vuole dare alle diverse voci del portfolio sia frutto di progettazione che risponde a esigenze di funzionalità soggettivamente individuate. Pertanto le voci delle sezioni possono essere diversamente articolate all'interno del portfolio. Gli obiettivi formativi, nella logica delle personalizzazione dei piani di studio, non vengono definiti a livello di collegio dei docenti, ma sono individuati ed espressi dall'équipe pedagogica.

83. Nel documento di valutazione sono previsti due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le ore obbligatorie. L'offerta della nostra scuola è di 33 ore delle quali sei sono ore facoltative. Pur accorpando le due ore di educazione tecnica, servono in ogni modo cinque spazi. Dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno?
Il quesito ci consente di chiarire ancora una volta il senso proprio della non modificabilità. Il vincolo posto riguarda la sostanza più che la forma. Spazi, grafica e assestamento delle parti non sono elementi soggetti a vincolo e, pertanto, non modificabili. Sono invece sostanzialmente vincolanti e non modificabili gli elementi strutturali del documento di valutazione, come chiaramente esplicitato nella FAQ n. 69. Sulla questione degli spazi riservati nella modulistica alle attività/insegnamenti facoltativi e opzionali, oltre a richiamare quanto detto sopra, si rinvia alla FAQ n. 68.

84. Si chiede se si può per l'anno in corso consegnare agli alunni la scheda di valutazione così come deliberata nel Collegio dei docenti dello scorso giugno 2005.
È una domanda in astratto che non può avere risposta se non in termini molto generici. Quel modello di "scheda" deliberato contiene tutti gli elementi sostanziali già previsti dalla normativa e che la circolare n. 84 ha solamente richiamato vincolando le scuole, per rispetto delle norma, a comprenderli nel documento di valutazione? Se sì, la delibera del collegio, anche se datata, è pienamente applicabile. Se no, va rivista e opportunamente integrata. Per essere esaustivi si rinvia alla precedente FAQ. N. 83 e a quelle richiamate al suo interno.

91. Certificato delle competenze scuola primaria, strumenti culturali, competenze linguistiche: "comprensione dei contenuti di semplici test". é "testi", vero?
Con la presente si chiedono precisazioni in merito:
1) copertina portfolio (delle compenze o competenze)
2) certificato competenze classi quinte: " produzione e comprensione di "test" o " testi"
Qualcuno si è accorto che nella pagina iniziale da inserire nel Portfolio c'è scritto "PORTFOLIO DELLE COMPENZE..."?
siccome è in Word per fortuna si può correggere!

Nella parte relativa alla certificazione delle competenze per la scuola primaria il termine esatto nelle competenze linguistiche è "testi", anziché "test", come erroneamente scritto. Nel frontespizio del modello di portfolio vi è il refuso "compenze" in luogo di "competenze". Ringraziamo per le segnalazioni e ci scusiamo per l'inconveniente. Abbiamo provveduto alle correzioni.

94. Nella modulistica allegata alle linee guida per il portfolio viene riportata, prima degli esempi degli indicatori di apprendimento (A1, A2 e A3), la seguente frase: Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Primaria. Gli esempi sono contraddistinti dal quadratino che li include tra gli elementi del portfolio "obbligatori a struttura libera".
Il resto del documento di valutazione è invece con il bollino, cioè obbligatorio e a struttura predefinita non modificabile.
Dall'insieme sembra si possano evincere queste conseguenze:
a) gli indicatori portati ad esempio non sono vincolanti e la scuola può scegliere gli indicatori più conformi alle proprie scelte e ai piani di studio definiti;
b) in ogni modo gli indicatori di apprendimento, siano essi quelli degli esempi o altri scelti dalla scuola, non devono essere riportati nel documento di valutazione e nemmeno inseriti nel portfolio.
È così?

No, non è così. Gli esempi di cui agli allegati A1, A2 e A3 per la scuola primaria, e B1 e B2 per la scuola secondaria di I grado servono ad individuare la fonte (Indicazioni nazionali) da cui obbligatoriamente attingere gli indicatori di apprendimento e la loro articolazione nelle discipline previste.
Le scuole possono scegliere liberamente, tra i tanti elencati negli OSA, gli indicatori ritenuti più aderenti ai piani personalizzati di studio. In tal senso gli allegati sono contrassegnati dal quadratino: obbligatori (indicatori attinti dalle Indicazioni nazionali) ma a struttura libera (scelti tra i tanti oppure accorpati per macroindicatori).
L'apposizione della frase "Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione" intendeva evitare che gli esempi degli indicatori fossero riprodotti in aggiunta al documento di valutazione oppure riportati nel portfolio, anziché essere strumento di lavoro funzionale all'approntamento del documento di valutazione.
Gli indicatori di apprendimento vanno, pertanto, inseriti negli appositi spazi del documento di valutazione anche per essere conosciuti dalle famiglie degli alunni.

95. Sono un'insegnante di scuola primaria coordinatrice della commissione autovalutazione d'istituto e Vi pongo un quesito riguardante la collocazione degli indicatori di apprendimento nel documento di valutazione.
Nella nostra scuola sono stati già definiti per ogni classe indicatori di apprendimento intermedi (primo quadrimestre) e finali (secondo quadrimestre) per tutte le discipline obbligatorie, opzionali e facoltative, per la convivenza civile e per il comportamento. Per esigenze di semplificazione abbiamo fatto stampare un modello unico di documento per tutte le classi, conforme peraltro a quello della circolare 84/05, ma nel quale però non compaiono ovviamente negli spazi previsti gli indicatori, ma un asterisco recante la dicitura "Gli indicatori di apprendimento fanno riferimento alle conoscenze e abilità della progettazione di classe". Ritenete che la soluzione adottata sia compatibile
con quanto previsto dalla circolare? Nell'eventualità che non lo sia, possiamo per quest'anno soprassedere alla ristampa dei documenti?
Nel ringraziarvi desidero complimentarvi per l'utile iniziativa del servizio FAQ.

La definizione degli indicatori di apprendimento articolati per ogni classe è senza dubbio meritevole di apprezzamento, in quanto finalizzata alla personalizzazione dei percorsi formativi.
Indubbiamente ciò determina complessità nella stampa del documento di valutazione con la conseguenza di ricercare le semplificazioni evidenziate. La proposta del richiamo con asterisco sarebbe accettabile se non vi fosse l'esigenza di fornire alle famiglie, in modo chiaro ed esauriente, la conoscenza degli indicatori per i quali viene espresso il giudizio valutativo.
La soluzione può essere individuata nel fornire a tutte le famiglie degli alunni copia degli indicatori elaborati per la classe.

96. Per quanto riguarda la scheda di valutazione, è obbligatorio indicare per le singole discipline gli apprendimenti attesi (di cui agli allegati A1...)? Se è obbligatorio farlo, devono essere i singoli docenti, l'equipe pedagogica o il collegio dei docenti a individuarli?
Per la prima parte del quesito, relativa all'obbligo di indicare gli apprendimenti attesi, si vedano le due precedenti FAQ (94 e 95).
Il decreto legislativo n. 59/2004, agli articoli 8 e 11, relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, assegna ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti. Tale valutazione spetta pertanto ai docenti dell'équipe pedagogica in quanto collegialmente responsabile dei piani di studio.
Per la valutazione degli apprendimenti attesi la norma, dunque, è chiara e individua l'équipe pedagogica come soggetto preposto.
Ma alla stessa équipe spetta anche l'individuazione di tali apprendimenti?
Si potrebbe arguire che non possa esservi un soggetto che individua gli apprendimenti e un altro che li valuta, ma la questione aprirebbe una disputa interpretativa di natura logica e giuridica senza fine.
Soccorre invece la stessa disposizione del decreto legislativo n. 59/2004 che al comma 5 dell'art. 7 (scuola primaria) e dell'art. 10 (scuola secondaria di I grado) prevede che "il perseguimento delle finalità (formative), assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio".
L'individuazione degli apprendimenti, proprio per corrispondere alla personalizzazione dei piani di studio, spetta all'équipe pedagogica.
Al collegio dei docenti può essere affidato il compito di delineare criteri e linee operative per guidare e facilitare il compito dei docenti dell'équipe.

97. 1. È possibile sostituire il documento di valutazione degli apprendimenti presentato dalla circolare 84 con un modello autonomamente elaborato dalla scuola che esprima invece una valutazione delle competenze? 2. Alcuni sostengono che la circolare non è vincolante perché non è un decreto legislativo. È corretto affermare ciò? 3. Il documento di valutazione (ex-scheda dell'alunno) è mai stato abolito? Se sì, quando e come?
1. La valutazione degli apprendimenti non deriva dalla circolare ma dal decreto legislativo n. 59/2004 che sia per la scuola primaria (art. 8) che per la scuola secondaria di I grado (art. 11) dispone che i docenti valutino periodicamente e annualmente gli apprendimenti e il comportamento.
Ai docenti è affidata (non periodicamente e annualmente) anche la certificazione delle competenze.
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze sono adempimenti diversi.
Il DPR 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica) all'art. 10 affida al ministero dell'Istruzione la competenza nella definizione dei modelli di certificazione relativi alle conoscenze, competenze, capacità acquisite e ai crediti formativi riconoscibili. La circolare n. 84/2005, in proposito, ha fornito sia il modello del documento di valutazione che quello di certificazione delle competenze.
2. Con l'avvio del regime di autonomia (1° settembre 2000) le circolari ministeriali non hanno più il valore di vincolo in materia di gestione e organizzazione, ma sono piuttosto atti di indirizzo per assicurare l'unità del sistema e, come tali, vanno opportunamente considerate.
Il vincolo di osservanza da parte delle istituzioni scolastiche deriva non tanto dai contenuti della circolare, quanto piuttosto dai riferimenti normativi in essa inseriti, di cui sono esempio i due richiami sopra esposti.
3. L'art. 144 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell'alunno di scuola elementare, è stato abrogato dal DPR 275/1999; l'art. 177 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell'alunno di scuola media, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59/2004.
Entrambi gli articoli prevedevano, tra l'altro, la competenza del ministero nella definizione di un modello unico nazionale di scheda di valutazione, nonché delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni.
L'art. 4 del Regolamento per l'autonomia ha conferito alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.

101. Al fine di consentire al personale docente la corretta compilazione del documento di valutazione, chiediamo cortesemente di fornire istruzioni sia in merito alle dizioni da trascrivere sull'attestato (pag.1) - secondo le opzioni presenti in calce al modello proposto sul sito ministeriale - sia relativamente alla corretta indicazione da apporre per gli studenti che terminano, con esito favorevole, la seconda classe del "secondo periodo didattico biennale".
Sul documento di valutazione, nello spazio ATTESTATO, compare la dicitura:
In caso di non ammissione al secondo anno del periodo didattico biennale precisare "su decisione motivata dell'équipe pedagogica". A nostro parere tale dicitura deve completare l'attestazione di non ammissione anche per gli alunni non ammessi alla classe seconda (primo anno del I periodo didattico biennale) ed alla classe quarta (I anno del secondo periodo didattico biennale), anche se tale situazione è da ritenersi eccezionale.
Possiamo riportare solo la dicitura:
"in caso di non ammissione precisare su decisione motivata dell'équipe pedagogica", al fine di evitare fraintendimenti tra i genitori e i docenti.
I due quesiti ne riassumono altri relativi alla stessa questione: diciture da apporre nell'attestato finale nella scuola primaria, relativamente all'ultima classe del secondo periodo (quinta) e all'eventuale non passaggio al periodo successivo. Per gli alunni di quinta è corretto e opportuno apporre la dicitura "è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado".
Per quanto riguarda i possibili casi di non passaggio al periodo successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e dalla quinta alla prima della secondaria di I grado) occorre tener presente che, a differenza di quanto previsto per l'ammissione alla classe successiva all'interno di un medesimo periodo, non è prevista né l'eccezionalità dell'evento, né la motivata decisione dell'équipe pedagogica né l'unanimità della pronuncia da parte dei docenti.
Il non passaggio è pertanto un fatto del tutto ordinario e, come tale, non richiede diciture particolari se non quelle previste di non ammissione, come indicato nelle note del modello di attestato.

104. Buon anno! Sono una dirigente di scuola primaria paritaria. Già dallo scorso anno abbiamo in uso il portfolio. Lo integreremo con la sezione valutativa in tutti i documenti previsti. Abbiamo però ritenuto importante corredare il percorso di ogni alunno con una sintesi del PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO anche espresso in mappa concettuale con richiamo alle UDA di sviluppo.
È opportuno? Grazie di cuore per il servizio che offrite.

Grazie per gli auguri che volentieri ricambiamo a tutti i lettori di questo servizio di FAQ.
L'idea della sintesi del PSP in forma concettuale con richiamo alle UDA ci sembra opportuna oltre che indubbiamente interessante.
È altrettanto opportuno che i destinatari, le famiglie, siamo aiutati a capire tale mappa con incontri o mezzi di comunicazione adeguatamente facilitatori.

107. La scheda ministeriale precedentemente in uso prevedeva apposito spazio per le indicazioni di obiettivi individualizzati o di adattamenti. Osservando il nuovo documento si nota che tale spazio non è più indicato graficamente. È possibile inserirlo nel nuovo modello?
Qualsiasi adattamento grafico del documento di valutazione, finalizzato a obiettivi di funzionalità, efficacia e chiarezza della valutazione è certamente possibile oltre che opportuno.

111. Dovendo realizzare il "documento di valutazione" per le classi del biennio della scuola Secondaria di Primo Grado vorrei sapere se bisogna predisporre un solo documento con tutti gli apprendimenti, per le varie discipline, previsti nel biennio o se è possibile stampare due "documenti" distinti e separati per il primo e per il secondo anno. L'eventuale scelta di predisporre due documenti deve essere approvata dal Collegio dei Docenti o basta una riunione di Dipartimento?
Sono possibili entrambe le scelte. Ovviamente la seconda, con una individuazione di indicatori di apprendimento più mirata e attenta ai Piani di studio personalizzati, è auspicabile.
Il collegio docenti può definire in materia i criteri generali, rimettendone l'attuazione ad altri livelli organizzativi della scuola.

114. Anche leggendo le risposte alle FAQ, mi sembra abbastanza chiaro che gli indicatori di apprendimento per le singole discipline da inserire nel documento di valutazione siano facoltativi solamente per ciò che ne concerne la scelta, ma che in sostanza non sia possibile lasciare in bianco lo spazio predisposto di fianco al nome della disciplina, così come sostengono alcuni miei colleghi. Chi ha ragione?
Non vi possono essere dubbi in merito. La facoltà riguarda la scelta all'interno degli OSA elencati, per ciascuna disciplina, dalle Indicazioni nazionali. Tali indicatori, individuati autonomamente dalle scuole, servono ad individuare gli apprendimenti da valutare.
In caso diverso verrebbe valutata genericamente la disciplina, anziché i suoi specifici contenuti.
Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 pongono carico dei docenti la valutazione degli apprendimenti...

118. Nel Circolo dove lavoro abbiamo fermato la distribuzione del Portfolio per rivederlo alla luce delle nuove indicazioni sulla privacy.
Completato questo lavoro, stavamo affidando la fotocopiatura delle schede ad una cooperativa, quando sono state emanate le indicazioni prescrittive. Stiamo quindi rivedendo per l'ennesima volta il nostro lavoro. Il portfolio sarà quindi pronto nella sua stesura definitiva (e speriamo ultima) a gennaio. Ha senso ripresentarlo ai genitori ed iniziarne la compilazione ora? Se rimandiamo l'adozione al prossimo anno scolastico possiamo andare incontro a qualche sanzione penale o disciplinare?
Grazie per la Vostra disponibilità a fare chiarezza su un argomento che molto chiaro non è visto che c'è ancora chi sostiene che il Portfolio non è obbligatorio.

Cerchiamo di chiarire, prima di tutto, questa ultima questione circa le voci che sostengono che il portfolio non è obbligatorio. Voci originate da tempo da una tesi secondo cui il portfolio sarebbe uno strumento facoltativo, in quanto non menzionato né dalla legge 53/2003 né dal decreto legislativo n. 59/2004, bensì espressamente previsto solamente dalle Indicazioni nazionali che, essendo "transitorie non sono prescrittive". La tesi non regge né sul piano logico né su quello giuridico, perché la transitorietà di una norma non ne inficia comunque la piena efficacia fino alla emanazione della norma definitiva.
Le Indicazioni nazionali hanno fungibilità di regolamento e, come ha confermato una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 279/2005), rappresentano un atto che rientra nelle competenze esclusive dello Stato.
Il problema vero non è quindi "se" dare attuazione alla norma ma "come" darvi attuazione.
I tempi tecnici di predisposizione del portfolio rientrano in quelle possibilità di adattamento dello strumento di cui parla la premessa della circolare n. 84/2005.
Non vi sono scadenze per la sua attuazione e per la presentazione alle famiglie, come invece avviene per il documento di valutazione.
Se non sarà pronto nei prossimi giorni, potrà esserlo nelle prossime settimane, consentendo di avviarne l'uso e la compilazione in vita della sua messa a regime dal prossimo anno scolastico.

120. In merito alla domanda n. 23 gradiremmo una precisazione: in base alla autonomia il collegio docente della nostra scuola primaria paritaria, lo scorso giugno, ha deciso una scheda di valutazione divisa in aree disciplinari e non per discipline, solo per il monoennio. Possiamo mantenere, fino alla conclusione del corrente a. sc. tale modalità?
Trattandosi di primo anno della scuola primaria, sembra ragionevole la richiesta, nella logica di adattamento di cui parla la premessa della circolare n. 84/2005.

121. Sono un insegnante di scuola media e vorrei sapere se posso ancora aggiungere una o due righe di "osservazioni", "annotazioni" sotto al giudizio sintetico. Le faccio un esempio: vorrei valutare un alunno con un SUFFICIENTE ma vorrei anche aggiungervi una frase tipo "ma non ancora adeguate le capacità risolutive". Ho visto che i modelli allegati dal Ministero con la CM. 84 offrono poco spazio in tal senso... mentre con le ex-schede di valutazione lo spazio disponibile era più ampio. Insomma è una questione solo organizzativa dello spazio-stampa o dovrò d'ora in poi usare solamente giudizi sintetici senza alcuna possibilità di aggiungere eventuali dettagli in merito alla valutazione?
La richiesta è stata avanzata anche da altre scuole e certamente risponde ad una esigenza di chiarezza e di opportunità. È possibile adattare graficamente il nuovo documento per inserire le note previste.

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