Torna alla home del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Torna alla home del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
   
   
 
archivio news 
 area riservata
- Istituzioni scolastiche
- SISSI in rete
- Scuole non statali

 comunicati stampa
 rassegna stampa
 urp
 servizi on line
- Posta elettronica:
   - leggi la posta
   - registrati
- Contratti
- Graduatorie permanenti
- Graduatorie d'istituto
 anagrafe scuole
- Scuole statali
- Scuole non statali
- Scuole regione
    autonoma Valle
    d'Aosta

 progetti
 eventi
 aree tematiche
- Attività Parlamentare
- Autonomia
- Direttori dei S.G. e A.
- Esame di Stato
- Fame mai più
- Fondi strutturali
- Giornata Europea
   delle Lingue
- IFTS - EDA - OF
- Innovazione
   tecnologica
- Tecnologia e
   amministrazione
- Istruzione & Euro
- La scuola in ospedale
- Mobilità
- Portfolio Europeo delle
   Lingue
- Reclutamento
- Scuola e solidarietà
- Studenti Online

 

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Scarica il documento

Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)


  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    • svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

    • fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

    • indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.



indietro

avanti

 


  • Pubblicazione
       formato PDF

    Una scuola per crescere :

  • Lettera
        del Ministro

  • La scuola
        cambia così

  • I principi
        che guidano
        il cambiamento

  • Il testo del
        Disegno di Legge


  •  
     

    [Archivio delle news]


    [Servizio per la Comunicazione]

    Copyright 2001 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca