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Le FAQ del portfolio delle competenze
a cura della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
5. C'è un ruolo per noi genitori nella gestione del portfolio oppure la scuola lo gestirà in via esclusiva senza consultarci?
Le linee guida per la compilazione e la gestione del portfolio delle competenze hanno individuato un ruolo importante delle famiglie le quali possono rilasciare annotazioni e osservazioni sui prodotti dei figli, ne osservano le modalità di apprendimento, indicano alla scuola i loro lavori ed elaborati significativi. La famiglia, oltre a visionare il portfolio, concorre alla sua compilazione come viene indicato esplicitamente in una delle parti "obbligatorie e a struttura libera", individuata come Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Il contributo della famiglia ha anche lo scopo di fornire informazioni sulle competenze maturate dai figli in ambiente scolastico ed extrascolastico. 32. Parlando della certificazione delle competenze, la CM 84 scrive della necessità di "disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una affidabile certificazione" e di conseguenza rende obbligatoria la compilazione del documento alla fine della scuola primaria e di quella secondaria di 1° grado. La Circolare aggiunge poi che "a tal fine è opportuno che i docenti rilevino e registrino in itinere, e in forma documentale, la maturazione delle competenze personali degli alunni ...". È dunque necessario che l' Istituzione Scolastica predisponga adeguati strumenti di rilevazione e di registrazione. Alla luce di ciò, la scheda di certificazione delle competenze deve essere compilata - al termine della scuola primaria - anche in quest'anno scolastico 2005/06? Non si ritiene, invece, più opportuno utilizzare quest'anno scolastico per cominciare la rilevazione e la documentazione nei vari anni per arrivare, dopo un periodo di osservazione più disteso, alla fine dell'a.s. 2006/07? Si rinvia, in proposito, alla FAQ n. 29. Certamente è condivisibile la preoccupazione che al termine di questo anno scolastico non si disponga pienamente per gli alunni dell'ultimo anno di scuola primaria delle rilevazioni complete e necessarie per una organica certificazione delle competenze da loro acquisite. Tuttavia è opportuno che, se pur in forma non esaustiva, tale certificazione sia comunque definita e rilasciata al termine di questo anno scolastico. Questa fase in atto, che possiamo considerare aperta e flessibile, consentirà di pervenire, dal prossimo anno 2006-2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata. 33. Gli insegnanti possono preparare una scheda, con domande a risposta multipla e/o risposte aperte, da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel portfolio? Si presume che lo strumento proposto si riferisca innanzitutto alla sezione C (parti consigliate) della modulistica del Portfolio, allegata alla circolare n. 84, al fine di raccogliere elementi utili per la presentazione dell'alunno. È certamente possibile utilizzare schede siffatte, ponendo tuttavia molta attenzione nella eventuale rilevazione di dati sensibili e giudiziari, attinenti cioè ad aspetti razziali, religiosi, etnici, sanitari, a convinzioni politiche, sindacali, filosofiche. Se, inoltre, la rilevazione intende acquisire anche notizie utili circa le modalità di collaborazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno (sezione B), sarà opportuno che le domande riguardino attività ed esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico, nonché aspetti originali personali dell'alunno anche relativi alla vita scolastica, alla positività/negatività della sua relazione personale con il mondo scolastico in cui è inserito. Questa ultima rilevazione è opportuno che venga anche integrata da colloqui diretti con le famiglie 34. Vorrei sapere, relativamente alla scuola dell'infanzia, i documenti e gli allegati che sono da inserire nel portfolio. La scuola nella quale lavoro, ha già attuato il portfolio da due anni. In esso sono presenti elaborati significativi scelti con criteri concordati e motivati da noi docenti, schede che attestano le competenze acquisite relativamente alle varie aree, interviste rivolte ai genitori e al bambino. Sarei grata se mi fossero recapitate ulteriori informazioni. I documenti che per la scuola dell'infanzia devono essere inseriti sono tutti quelli indicati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84. Documenti che, quanto a strutturazione, sono lasciati alla libera determinazione di ciascuna scuola. Il lavoro compiuto in questi due anni è buono e può essere utilizzato proficuamente, integrandolo con le parti della sezione B ancora mancanti. 38. Occorrerebbe maggiore chiarezza per la scuola dell'infanzia: cosa è obbligatorio nella prima sezione, cosa nella seconda, ecc. Può ogni scuola dotarsi di una scala di valutazione tipo quella di Kuno Beller o altre simili? Appare chiaro che molta enfasi verrà data sull'osservazione sistematica e non solo casuale, quindi tanto vale affidarsi a strumenti seri ed affidabili. Che altro di obbligatorio? La ex-valigetta/archivio coinciderà col portfolio? Per la parte iniziale del quesito si veda la FAQ n. 34. Il riferimento alla scala di valutazione di Kuno Beller ci sembra opportuno e importante, al fine di assicurare, con quelle indicazioni o con altre autonomamente scelte dalle scuole, serietà e responsabilità nel delicato compito dell'osservazione sistematica dei bambini. La "valigia didattica", adottata da diverse scuole dell'infanzia per documentare i "prodotti" del bambino in funzione anche della continuità con la scuola primaria, coincide in parte con il portfolio, che si caratterizza soprattutto per l'intervento diretto, intenzionale e sistematico, degli insegnanti. 40. Come mai la Circolare 84, negli allegati, chiarisce cosa siano le competenze, le conoscenze e le abilità, senza alcun riferimento agli obiettivi formativi? Purtroppo non c'è ancora chiarezza sulla terminologia introdotta dalla riforma degli ordinamenti! Sono, per caso, gli obiettivi rintracciabili nel Pecup sotto la voce identità (conoscenza di sè, relazione con gli altri, orientamento) ? In effetti, la definizione di "obiettivi formativi" non è stata compresa tra le note della circolare n. 84/2005, in quanto l'argomento è ben trattato all'interno delle Indicazioni nazionali, di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per la scuola dell'infanzia, nell'allegato A al decreto legislativo 59/2004, è possibile leggere in proposito il paragrafo "Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati"; per la scuola primaria, nell'allegato B allo stesso decreto, invece è possibile consultare i paragrafi "Obiettivi specifici di apprendimento" e "Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati". Per la scuola secondaria di I grado, infine, nell'allegato C l'argomento è trattato nei paragrafi "Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi" e "Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati". 41. Nella nostra scuola media le attività opzionali consistono in approfondimenti e potenziamenti degli insegnamenti delle discipline curricolari (inglese e italiano) e dell'informatica. Visto che queste attività sono già comprese nelle discipline d'insegnamento per le quali nel documento di valutazione esiste un apposito spazio, cosa bisogna mettere nella valutazione delle attività opzionali? La finalità della specifica norma relativa alle attività e insegnamenti opzionali (articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59) è principalmente quella di favorire il più possibile la personalizzazione del piano di studi per ciascun alunno, cercando di favorirne vocazioni, attitudini e interessi personali. Ciò può avvenire in vari modi; ad esempio, con attività inter-multidisciplinare, con insegnamenti di nuovi discipline, con ampliamento/approfondimento/consolidamento delle ordinarie discipline di insegnamento. In questo ultimo caso, che coincide con la situazione richiamata dal quesito, la valutazione della disciplina di insegnamento assorbe quella dell'attività opzionale. L'apposito spazio previsto nel documento di valutazione non viene riempito. 44. Nel modello di scheda allegato alla circ. 84/05 definito "non modificabile" ci sono due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le 27 ore obbligatorie. L'offerta della scuola è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di ed. tecnica, servono comunque cinque spazi. Si chiede di sapere se ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno. Non serve uno spazio per ogni ora, ma uno spazio per ogni attività. Le attività facoltative opzionali possono comprendere anche approfondimenti e arricchimenti di discipline ordinarie già oggetto di valutazione; in tal caso gli spazi per le opzionali non servono. Se, comunque, gli spazi sono insufficienti le scuole possono integrarli aggiungendone altri, come già precisato nelle FAQ n. 23 e n. 25. 45. Ho letto uno strano titolo su un giornale di questi giorni: "Il ministero ci ripensa e ritornano le pagelle". È forse stata sospesa la circolare n. 84 sul portfolio ed è in arrivo un'altra disposizione? Il titolo, improprio e inesatto, ha tratto in inganno diversi lettori, facendo pensare ad una novità successiva all'emanazione delle linee guida sul portfolio dello scorso mese di novembre. Pur con qualche inesattezza, l'articolo informa tardivamente dell'esistenza del portfolio e della pubblicazione della circolare n. 84 del 10 novembre, soffermandosi soprattutto sul documento di valutazione che chiama "pagella", anche se tale strumento, evocativo dei voti, è scomparso dagli anni '70 dalle scuole del primo ciclo di istruzione. Un modo discutibile per attirare l'attenzione. 49. Sono un'insegnante di scuola primaria che ha attuato la sperimentazione di tutti gli oggetti della riforma (compreso il portfolio) già col D.M. 100/02 e che pertanto ha già adottato un modello di portfolio attualmente in fase di revisione alla luce della C.M. 84/05. Due le domande. a) Nella revisione del portfolio è necessario rispettare la sequenza logica presentata nel modello ministeriale, oppure è possibile prevedere una differente sequenza che, a nostro giudizio, potrebbe una maggiore funzionalità dello strumento? b) Perché al termine della scuola primaria sono previsti due strumenti valutativi: il D.V.A. e la certificazione delle competenze. Non sarebbe più utile prevedere solo la seconda che rappresenta una valutazione di competenze nate dall'incontro tra conoscenze e abilità (cui gli OSA si riferiscono) apprese anche l'ultimo anno del II biennio? La sequenza indicata nella modulistica allegata alla circolare n. 84 ha considerato criteri logici e procedurali del tutto soggettivi. Certamente la scuola può adottare altro tipo di sequenza. L'osservazione circa l'inutilità del documenti di valutazione nell'ultimo anno di scuola primaria stante la certificazione delle competenze ha un suo parziale fondamento, ma occorre considerare che mentre la certificazione delle competenze è unica e conclusiva, il documento di valutazione, anche per l'ultimo anno di corso, ha una articolazione periodica (trimestre/quadrimestre) e soltanto nella valutazione finale può identificarsi parzialmente con la certificazione. 51. Parlando sulla compilazione del portfolio la circolare 84 definisce necessario"disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una certificazione affidabile", in considerazione di quanto esposto può un Collegio Docenti deliberare di utilizzare l'anno in corso per cominciare la rilevazione e passare alla compilazione vera e propria nel 2006/07? Può il Dirigente Scolastico obbligare i Docenti alla compilazione del portfolio nonostante la delibera del Collegio? Sono due le questioni sollevate dal quesito: la modalità di attuazione del portfolio e l'ambito del potere del collegio dei docenti. Consideriamo preliminarmente questo secondo problema identificato dalla domanda finale circa l'intervento del dirigente scolastico contro la delibera del collegio. Il collegio docenti ha potere decisionale limitatamente alle competenze assegnate dalla legge e non può certamente decidere sull'applicazione di disposizioni legislative, in nome dell'autonomia. Un collegio che non condivida eventualmente il merito di una disposizione normativa non può ritenersi in diritto di non darvi applicazione. Si tratta di una questione elementare che va ben oltre i problemi di attuazione della riforma di cui alla legge 53/2003 e vale in ogni tempo e per ogni riforma. Al collegio dei docenti non spetta il potere di decidere se dare attuazione, ma come dare attuazione alla norma. E il come è indicato dal Regolamento per l'autonomia scolastica (DPR 275/1999) agli articoli 4 (autonomia didattica) e 5 (autonomia organizzativa). Una delibera come quella indicata nel quesito è nulla per vizio assoluto di competenza, e il dirigente scolastico ha l'obbligo di ignorarla. Per quanto riguarda la prima domanda, che è relativa alla certificazione delle competenze (non al portfolio nel sue insieme), si rinvia alla FAQ n. 32 e si conferma che, pur obbligata per le classi quinte della scuola primaria già dal corrente anno scolastico, la determinazione della certificazione può avvenire in termini aperti e flessibili, in modo da consentire di pervenire, dal prossimo anno 2006-2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata. 64. Il collegio dei docenti, visto il punto 3 della C.M. 84 del 10/11/2005, tenuta presente la sezione B punto "e" dell'Allegato, "Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno", può deliberare di sostituire la riproduzione, a cura dei docenti dell'équipe, delle attività e delle esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, con una scheda, a risposte multiple e/o aperte, riguardanti "prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico.", da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel portfolio? Se il questionario ipotizzato serve ad integrare e ad arricchire il rapporto tra la scuola e le famiglie in ordine alla compilazione del portfolio, è certamente utile. Se conclude questo rapporto a distanza senza ulteriori elementi verificati direttamente ad personam, riduce al minimo il potenziale apporto delle famiglie. Si veda, ad ogni buon conto, la FAQ 33 nella quale l'ipotesi è stata oggetto di maggior approfondimento. 65. Nella circolare 29 esplicativa del decreto legislativo 59 si faceva riferimento ad un Profilo del bambino in uscita dalla scuola dell'infanzia come documento in corso di preparazione da parte del legislatore. In attesa di tale normativa orientativa nel nostro istituto non abbiamo realizzato un vero e proprio portfolio ma abbiamo utilizzato la raccolta della documentazione chiamata "valigia" per guidare il colloquio annuale finale con le famiglie e quello di passaggio alla scuola primaria. Ora ci ritroviamo all'improvviso inclusi nella preparazione di documenti valutativi scritti (registrazione delle osservazioni sistematiche!) non avendo chiaro il fine. La selezione delle miriadi di abilità/competenze/azioni prodotte dai bambini quotidianamente espone al forte rischio di etichettare un bambino in anni molto delicati condizionando la lettura della scuola successiva in merito alle capacità/intenzionalità/potenzialità di quel bambino. Certo, è affascinante l'idea che grazie alla valorizzazione formale delle osservazioni sia nel curricolo implicito che in quello esplicito dia un ruolo più importante e serio della scuola dell'infanzia anche e soprattutto agli occhi dei genitori che con più responsabilità dovrebbero poi prendere decisioni come la frequenza saltuaria, il pretendere che al proprio bambino non si faccia fare ciò che lui non ha voglia (anche se competenza fondamentale come tirarsi su e giù le mutandine!), ecc. Così come alla luce di queste rilevazioni formalizzate si possa arrivare a procedure di accettazione o rifiuto della famiglia che vorrebbe scegliere l'anticipo alla scuola primaria. Ma se queste non fossero le finalità, allora a che servono? Le insegnanti da molto tempo utilizzano griglie di rilevazione e scale di indicatori come guida per il confronto tra docenti che lavorano sugli stessi bambini e per orientare in itinere le attività didattiche ma questo non ha mai richiesto la necessità di una formalizzazione, al massimo sono state allegate al registro di classe dell'anno. Riportiamo, in via del tutto eccezionale, per intero il quesito per le interessanti riflessioni espresse che meritano di essere conosciute anche dai numerosi lettori delle FAQ. In effetti era prevista la definizione del profilo del bambino all'uscita dalla scuola dell'infanzia che, come per il primo ciclo di istruzione avrebbe potuto meglio orientare e finalizzare l'azione formativa degli insegnanti e quella documentativi-formativa del portfolio delle competenze. Tuttavia, pur in assenza di tale profilo, gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono trovare orientamento e finalizzazione dei loro interventi educativi all'interno delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento ai capitoli dedicati agli obietti generali del processo formativo e a gli obiettivi specifici di apprendimento, tra i quali ultimi, ci permettiamo segnalare, a come esempio, i paragrafi relativi a: Il sé e l'altro - Corpo, movimento, salute - Fruizione e produzione di messaggi - Esplorare, conoscere e progettare. Il buon lavoro condotto con l'esperienza della "valigia" può essere continuato con il portfolio. Poiché la documentazione che veniva raccolta in precedenza non era certamente limitata ai soli prodotti del bambino, ma conteneva probabilmente riflessioni e valutazioni degli insegnanti, si tratta di continuare tale attività con le integrazioni, probabilmente non rilevanti, previste dalla circolare n. 84/2005. 67. Mi sembra che per la scuola dell'infanzia il portfolio preveda soltanto osservazioni e nient'altro. Non è troppo poco? Se fosse così, sarebbe davvero troppo poco. La risposta alla sua preoccupazione la può trovare nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dove, oltre alla registrazione delle osservazioni sul bambino, sono obbligatoriamente previsti (e autonomamente strutturabili): documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dal bambino, documentazione dei processi di maturazione personale del bambino e osservazioni dei docenti, modalità di partecipazione/autovalutazione del bambino, modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Per completezza, la rinviamo alla lettura della FAQ n. 65 non ancora messa in linea al momento dell'invio del quesito. 77. Non ci è ben chiara la funzione orientativa del Portfolio. Serve solamente per fornire alle famiglie e agli alunni indicazioni sulle scelte future o ha anche, come crediamo, una finalità più ampia? Parlare di funzione orientativa del portfolio significa innanzitutto parlare di didattica orientativa. La funzione orientativa del portfolio rimane pura intenzione se la scuola non mette in atto setting di apprendimento/insegnamento all'insegna di una didattica orientante. Si può ricordare che una didattica orientativa è tale se è attenta alle caratteristiche individuali e al processo di apprendimento; se applica metodologie interattive, in particolare promuovendo lo spirito di iniziativa e il gusto del fare; se adotta strategie quali: - esplicitare agli studenti gli obiettivi formativi, le fasi del percorso, le metodologie e le modalità di valutazione; - sollecitare l'individuazione di problemi; - promuovere la ricerca di soluzioni alternative a un problema; - adottare strumenti diversi per la valutazione; - fornire frequenti feeback. 79. E' vero che il contratto di lavoro cita all'art. 27 la definizione di FUNZIONE DOCENTE alla quale è possibile ricorrere per trovare lo spazio-tempo obbligato alla espletazione di tutte le incombenze derivanti dal portfolio e dalla compilazione delle documentazioni utili alla valutazione. È anche vero che negli articoli successivi al 27 il contratto collettivo delinea ed elenca le modalità ed i campi di applicazione della funzione docente riconosciuti dentro la base stipendiale di ciascuno, definendo quali altre funzioni richiedano pagamenti accessori, aggiuntivi, integrativi. E sulla base di quelle definizioni si perviene anche al calcolo di quanto dal Governo viene assegnato alle scuole come fondo d'istituto in modo da realizzare con la contrattazione d'istituto quelle integrazioni. L'attuale contratto non conosceva le novità operative nel fare scuola introdotte dalla Riforma, pertanto non poteva prevederne il riconoscimento e/o collocamento opportuno tra le varie definizioni citate negli articoli. Questo significa che non è rispettoso dei docenti sostenere che i nuovi carichi operativi sia dovuti alla formazione sui vari temi introdotti dalla Riforma, sia dovuti alle pratiche operative di documentazione e di valutazione compresi i maggiori tempi di rapporto con le famiglie siano semplicemente FUNZIONE DOCENTE. Quante ore di collegio docenti in più vanno considerate? quante ore di colloqui collegiali degli insegnanti con le famiglie? quante ore per compilare gli apprendimenti attesi nella scheda di valutazione personalizzati allievo per allievo da ogni docente disciplinare? e qui non serve il tutor che non può certo sostituirsi nelle discipline di cui non è titolare! Chi lavora su una classe ha 25 compilazioni personalizzate, chi lavora su 6-9 classi ne ha 25 per 6 o 9. È serio pensare che basti risolvere rispondendo che c'è l'opportunità del tutor? io credo di no. Credo invece sia necessario riflettere a fondo per non dover svuotare dall'interno i significati rivoluzionari per le abitudini della scuola italiana che sono contenuti nella Riforma. Troppe persone conosco che si sono messe la medaglia del "noi facciamo il portfolio" ma consapevolezza su unità d'apprendimento e obiettivi formativi e il loro collegamento con le competenze = zero. Nella FAQ n. 43 si è voluto solamente precisare che le prestazioni connesse con la compilazione del portfolio rientrano legittimamente tra quelle proprie della funzione docente. Le conseguenze di tale onere di lavoro dovuto debbono essere valutate in ambito contrattuale per i possibili nuovi carichi di lavoro che esso induce. Nella FAQ n. 70 questo problema viene richiamato con rinvio ad una possibile momento di chiarimento con le Organizzazioni sindacali. Condividiamo pienamente il richiamo finale contenuto nel quesito con cui si invita a considerare il portfolio (e il documento di valutazione) in una logica sistemica dei nuovi Piani di Studio. 82. Il portfolio è stato organizzato in tre sezioni, dentro le quali sono indicate diverse voci. È obbligatorio mantenere le voci dentro la specifica sezione, o è possibile spostarle in una delle altre due sezioni? In ordine al documento di valutazione: per ogni disciplina c'è la possibilità di mettere gli obiettivi formativi elaborati dal Collegio Docenti, anziché gli OSA suggeriti? È corretto e possibile che l'ordine che ciascuna scuola vuole dare alle diverse voci del portfolio sia frutto di progettazione che risponde a esigenze di funzionalità soggettivamente individuate. Pertanto le voci delle sezioni possono essere diversamente articolate all'interno del portfolio. Gli obiettivi formativi, nella logica delle personalizzazione dei piani di studio, non vengono definiti a livello di collegio dei docenti, ma sono individuati ed espressi dall'équipe pedagogica. 85. Il portfolio per gli alunni della scuola dell'infanzia deve essere compilato solo per i bimbi di 5 anni o anche per quelli di 3 e 4? Il portfolio nella scuola dell'infanzia riguarda tutti i bambini in essa accolti, senza distinzione di età. Tuttavia le stesse Indicazioni nazionali (allegato A al decreto legislativo n. 59/2004) evidenziano più volte l'importanza del portfolio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella fase che precede il passaggio alla scuola primaria. A parte questa specifica considerazione riferita ai bambini di 5 anni, in via generale le Indicazioni nazionali riportano per la compilazione del portfolio i seguenti elementi, oltre alla più volte ricordata attività di osservazione sistematica sul bambino: La Scuola dell'Infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende:
88. La circolare n. 84 prevede che, per la compilazione del portfolio, i collegi dei docenti "i criteri in base ai quali va operata la selezione e l'organizzazione dei documenti che più significativamente descrivono e attestano il percorso formativo dell'alunno e che garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi propri del Portfolio". Quali potrebbero essere questi criteri? In materia esiste già un'ampia letteratura che può facilitare il compito delle scuole. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche non spetta certamente al ministero intervenire in materia, tuttavia, a mero titolo di esempio, può essere opportuno orientarsi verso criteri ispirati dalla esigenza di selezionare nella documentazione quanto è effettivamente significativo, diverso e personalmente originale. Tale forte significatività potrebbe far riferimento, ad esempio, all'interesse e alla motivazione mostrato dall'alunno, al suo impegno, al suo stile cognitivo e alle sue capacità matacognitive, alla padronanza di strategie, alla disponibilità e all'autoregolazione dell'apprendimento. 92. Tutta la documentazione specifica degli alunni disabili prodotta dalla scuola (Pei, verbali dei gruppi di lavoro, Profilo Dinamico Funzionale, ecc.) va inserita nel portfolio, nel passaggio da un ordine di scuola all'altro o inviato separatamente con protocollo riservato come sempre fatto? E i documenti prodotti dall'Asl (Diagnosi funzionale e Certificazione medica o altro)? Il dossier di documentazione da inserire nel Portfolio si riferisce ai processi e agli esiti del percorso formativo dell'alunno. Non comprende, pertanto, documenti di natura e finalità diverse da quelle previste per il Portfolio, anche se da essi possono essere attinti prudentemente elementi utili ad una maggiore conoscenze delle potenzialità dell'alunno. In proposito, nella modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, si precisa che tale dossier raccoglie la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, quella relativa ai processi di maturazione personale, alle modalità e prodotti di partecipazione e autovalutazione, nonché alle modalità e prodotti della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno stesso. La documentazione specifica degli alunni disabili non fa parte certamente della documentazione da allegare al portfolio, ma, come già avviene attualmente, resta come documentazione riservata agli atti della scuola unitamente ad ogni altra documentazione prodotta dalla Asl, e viene trasmessa ad altra scuola o ad altro ordine di scuola con protocollo riservato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti anche in materia di tutela della privacy. 93. Approfittando dello spazio esistente, formulo una domanda non direttamente applicabile al Portfolio ma strettamente collegata in funzione dell'autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche. Considerato che le Indicazioni Nazionali presentano già gli Obiettivi Specifici di Apprendimento e che il Piano di Studio Personalizzato risulta essere la raccolta annuale delle Unità di Apprendimento svolte in itinere e complete per quanto concerne contenuti-attività-obiettivi-metodi-verifiche, l'adozione della "vecchia" programmazione didattica annuale di modulo, di classi parallele o di classe ha ancora ragione di esistere? Mi scuso in anticipo per essere uscito "fuori tema" La domanda non è certamente fuori tema, perché chiama in causa il delicato problema del confronto e del passaggio, ai fini di una scelta di funzionalità e di razionalizzazione, dei criteri di pianificazione didattica riferita all'ordinamento della riforma e a quello precedente. L'art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004, nel disporre l'abrogazione di talune norme del precedente ordinamento, ha "salvato" i primi due commi dell'art. 128 (cfr.) del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) che riguardano proprio la programmazione didattica che, pertanto, è riconfermata, con gli opportuni adattamenti organizzativi, anche nel nuovo ordinamento riformato. I docenti dell'équipe vi "provvedono sulla base della programmazione educativa approvata dal collegio dei docenti". La programmazione didattica non è altra cosa rispetto a quanto consegue all'attuazione del Piano di studi e alle Unità di apprendimento, ma ne rappresenta piuttosto la forma attualizzata. Rinviamo, in proposito, alla lettura dei primi due commi del citato art. 128 per un opportuno approfondimento. 98. Nella mia scuola abbiamo elaborato un Portfolio che quest'anno completeremo nelle parti prescrittive indicate nella C.M. n. 84 dell'11/05. Il problema è il seguente: già nel portfolio dell'anno scorso le colleghe hanno inserito una folta documentazione riguardante i lavori scelti dall'equipe pedagogica (mediamente 15/20 elaborati per tutte le discipline); per l'anno in corso ci chiediamo se dobbiamo mantenere tutti questi elaborati, o una parte esigua degli stessi, o semplicemente delle brevi annotazioni dei lavori più significativi svolti dall'alunno nell'anno precedente; oppure se togliere tutti gli elaborati e ripartire ogni anno da zero, mantenendo e aggiornando tutte le altre sezioni del Portfolio. In che misura quindi conservare e catalogare gli elaborati dell'alunno nei vari anni? Pur mantenendo un solo elaborato per ogni disciplina e per ogni anno, dalla scuola dell'infanzia alla quinta classe della primaria si otterrà un Portfolio di 50/60 elaborati che saranno poco facilmente consultabili dai docenti cui saranno destinati. È stato certamente lodevole e scrupoloso il lavoro svolto nel precedente anno scolastico, ma è evidente che nel tempo esso va razionalizzato, a cominciare dal fatto che la documentazione deve essere "significativa" ed "essenziale". Delle tre ipotesi prospettate, la terza - brevi annotazioni dei lavori più significativi - che può meglio corrispondere ai criteri di significatività ed essenzialità, capaci comunque di documentare e attestare il processo formativo dell'alunno. 104. Buon anno! Sono una dirigente di scuola primaria paritaria. Già dallo scorso anno abbiamo in uso il portfolio. Lo integreremo con la sezione valutativa in tutti i documenti previsti. Abbiamo però ritenuto importante corredare il percorso di ogni alunno con una sintesi del PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO anche espresso in mappa concettuale con richiamo alle UDA di sviluppo. È opportuno? Grazie di cuore per il servizio che offrite. Grazie per gli auguri che volentieri ricambiamo a tutti i lettori di questo servizio di FAQ. L'idea della sintesi del PSP in forma concettuale con richiamo alle UDA ci sembra opportuna oltre che indubbiamente interessante. È altrettanto opportuno che i destinatari, le famiglie, siamo aiutati a capire tale mappa con incontri o mezzi di comunicazione adeguatamente facilitatori. 106. Nella risposta al quesito n. 87 del servizio FAQ viene ricordata l'abrogazione dell'art. 145 del T.U. facendo riferimento al D.Lgs n. 59/2004. Dall'art. 19 del D.Lgs. 59/2004 citato si evince che l'art.145 è da considerarsi abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi e sezioni funzionanti secondo il precedente ordinamento, così come l'art. 177 del T.U. per la Secondaria di primo grado. E per l'anno scolastico in corso come va inteso? Nella scuola primaria non esistono più classi funzionanti secondo il precedente ordinamento. Pertanto, tutti gli articoli del Testo Unico temporaneamente vigenti fino al completo esaurimento delle classi organizzate a vecchio ordinamento sono ora abrogati definitivamente. Per inciso, ricordiamo, ad esempio, che già dallo scorso anno scolastico detta abrogazione è diventata operativa nei confronti dell'esame di licenza elementare, già previsto dall'art. 148 del Testo Unico. L'art. 145 del Testo Unico che prevedeva la competenza del consiglio di interclasse circa l'eventuale non ammissione alla classe successiva non è più in vigore già dallo scorso anno. Per la scuola secondaria di I grado l'abrogazione dell'art. 177 (valutazione e scheda personale dell'alunno) è già in atto per le prime e seconde classi - ora organizzate secondo il nuovo ordinamento - mentre tale norma continua ad avere efficacia limitatamente alle classi di scuola "media" ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento (classi del terzo anno di corso). 110. Sono un insegnante di scuola secondaria di I grado e volevo chiedere chiarimenti riguardo la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno (circolare 84). Mi chiedevo cosa si intende esattamente per gli esiti degli apprendimenti conseguiti dall'alunno: non mi è chiaro se bisogna certificare i passi fatti utilizzando le verifiche oppure altri strumenti. Oppure si potrebbe segnare i commenti che ci sono alla fine delle verifiche e poi alla fine dell'anno fare un resoconto. Cosa ne pensa? La documentazione significativa - o "dossier" come la chiama qualcuno - può essere costituta da materiale cartaceo vero e proprio, oppure da descrizione sintetica, di prove sostenute, di test, o di prodotti vari - meglio se con annotazioni o commenti dei docenti - che evidenziano cambiamenti, processi, o quanto di nuovo e significativo l'alunno ha svolto. I criteri della scelta di quanto può essere significativo, i modi e i tempi per metterlo in pratica possono deliberati dal collegio dei docenti. |
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